Ammissibilità - Assenza patrimonio - Crediti futuri

2 Settembre 2021


In tema di ammissibilità o meno della procedura di liquidazione del patrimonio pur in assenza di beni mobili ed immobili da liquidare, il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 1021 del 24 luglio 2019, ha ritenuto di: “aderire all’orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio”.

Il Tribunale ha poi aggiunto: “ritenuto che, a sostegno dell’ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l’attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell’istante, depone il fatto che “l’art. 14 quater della legge 3/12 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri” (cfr. Trib. Verona 21/12/2018)”.

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