Adempimento – Covid-19 – Proroga dei termini

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Ravenna, nell’ambito del decreto di omologa di un concordato preventivo del 16 giugno 2020, si è espresso in merito all’applicazione della proroga prevista dall’art. 9, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità) successivamente convertito definitivamente, con modifiche, con la Legge 5 giugno 2020, n. 40.

Tale articolo prevede che: “Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze”, mentre nella relazione di accompagnamento di tale Decreto viene osservato che, rispetto alla modifica del piano o dell’accordo, la norma prevede “in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, (nel)la possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo”.

Nel caso di specie, con memoria integrativa depositata pochi giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione del concordato, la società ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), successivamente convertito definitivamente, con modifiche, con la Legge 5 giugno 2020, n. 40.

In merito a tale richiesta, nel decreto i Giudici evidenziano, in primo luogo, l’assoluta gravità ed oggettività delle conseguenze economiche derivanti dall’epidemia di COVID-19, e successivamente illustrano come la facoltà prevista dall’art. 9, comma 3, sopracitato, si affianchi “a quella – sempre prevista per le procedure di concordato preventivo in corso e non ancora omologate – secondo cui il debitore può, sino all’udienza di omologazione, presentare una istanza al fine di ottenere dal tribunale un termine non superiore a 90 giorni entro il quale presentare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato preventivo, ovvero un nuovo accordo di ristrutturazione; appare peraltro ragionevole pensare che ove il nuovo piano presenti delle modifiche sostanziali rispetto a quello iniziale sarà altresì necessaria una nuova attestazione, secondo quanto previsto dall’art. 161 co. 3 l.f. e che, qualora la precedente proposta fosse già andata al voto, si determinerà un regresso della procedura, con la necessità di ripetere la fase delle votazioni sulla nuova proposta mai sottoposta al gradimento dei creditori”.

Tuttavia, nel caso in esame, la società non si è avvalsa di tale seconda ed ulteriore possibilità, ma ha richiesto unicamente una sorta di allungamento ope judicis semestrale dei termini di adempimento della proposta di concordato, chiedendo l’applicazione del già citato art. 9, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020.

A tale riguardo, su richiesta del relatore, sia l’attestatore che i Commissari Giudiziali hanno confermato che la proroga semestrale dei termini di pagamento non avrebbe inciso sulla fattibilità del concordato.

Ad avviso del Tribunale, “appare certo che tale modifica puramente temporale non richieda una nuova votazione da parte dei creditori e che il Tribunale, pur essendo tenuto ad una verifica mediante l’acquisizione di un parere del Commissario giudiziale, non sia invece chiamato a valutare in modo particolarmente stringente i motivi e le condizioni che giustificano la concessione della proroga, se si considera che il comma 3 dell’art. 9 richiede unicamente che il Tribunale valuti la sussistenza dei presupposti richiesti per la omologazione ex art. 180 e 192 bis l.f., aspetto su cui si è ulteriormente investito lo stesso professionista attestatore della procedura, al fine di verificare la perdurante attendibilità e attualità della relativa attestazione di fattibilità”.

A ciò si aggiunga che, continua il decreto, “l’interpretazione della nuova facoltà processuale […] non può non tener conto della modifica che in sede di conversione è stata apportata al comma 1 della stessa disposizione: se infatti in sede di prima formulazione la norma prevedeva un allungamento semestrale dei termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati aventi una scadenza ricompresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in sede di definitiva approvazione della legge n. 40/2020 è stata eliminata la finestra cronologica finale”.

In conclusione, con il decreto viene sancito che “ogni concordato già omologato purché abbia una scadenza successiva al 23 febbraio u.s. potrà fruire ex lege di una proroga semestrale per il suo adempimento, giustificata dalle gravissime conseguenze economiche generate dalla diffusione pandemica del Covid-19”.

Per tali motivi, con il decreto in oggetto, il Tribunale ha omologato il concordato preventivo, dando atto che i termini per l’adempimento del piano devono intendersi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020, prorogati di sei mesi rispetto alle scadenze ivi previste.

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