Accordo di ristrutturazione – natura dell'istituto - istituto di diritto concorsuale La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9087 del 12 aprile 2018, ha risposto positivamente al quesito se sia applicabile, in via estensiva o analogica, agli accordi di ristrutturazione la concessione del termine ex art. 162, comma 1, l. fall. secondo il quale il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. In particolare, la questione si pone con riferimento al caso in cui il debitore, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., alla scadenza del termine concesso scelga di depositare non la proposta di concordato preventivo, ma la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, come alternativamente previsto dalla norma. Nel dare risposta affermativa al quesito, la Corte di Cassazione prende le mosse dalla qualificazione dell’accordo di omologazione alla stregua di una procedura concorsuale al contrario del piano attestato di risanamento ex art. 67 l. fall. che, invece, rientra nelle c.d. convenzioni stragiudiziali. La Corte, infatti, ritiene che i criteri tradizionalmente utilizzati per qualificare una procedura quale concorsuale, quali, ad esempio, il coinvolgimento del giudice sin dall’inizio della procedura, la previsione di una fase preventiva di ammissione, la presenza di organi di nomina giudiziale, l’universalità oggettiva e soggettiva della procedura ed il tendenziale rispetto della par condicio creditorum, sono anacronistici. I tratti peculiari della “moderna concorsualità” sembrano invece essere i seguenti: Secondo i giudici di legittimità tali aspetti ricorrono anche negli accordi di ristrutturazione. Rif. Cassazione civile, sez. I, sentenza 12 aprile 2018, n. 9087