Accordo di ristrutturazione del debito – natura dell'istituto - istituto di diritto concorsuale

2 Settembre 2021


Accordo di ristrutturazione del debito – natura dell'istituto - istituto di diritto concorsuale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1896 depositata il 25 gennaio 2018, ha fissato due importanti principi di diritto in materia di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.

In primo luogo, ha affermato che l’accordo di ristrutturazione “per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa” è riconducibile agli istituti di diritto concorsuale in ragione della disciplina cui è assoggettato. Infatti, tale accordo, pur essendo l’esito dell’esercizio dell’autonomia privata delle parti, è sottoposto a forme di controllo e di pubblicità e, in più pronunce, il Supremo Collegio lo ha accostato al concordato preventivo, quale istituto alternativo al fallimento.

In secondo luogo, il credito del professionista che ha svolto la propria attività ai fini della conclusione dell’accordo è da soddisfarsi in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell’art. 111 l. fall. - come la Corte ha già avuto modo di ribadire in riferimento al concordato preventivo - in quanto il credito è sorto in funzione della procedura, senza che si debba procedere, in seguito all’omologazione dell’accordo, all’accertamento ex post dell’utilità della prestazione nei confronti della massa dei creditori. Infatti, ciò che conta ai fini dell’applicabilità dell’art. 111 l. fall. è la “funzionalità” della prestazione rispetto alla procedura concorsuale e non la sua utilità per la massa dei creditori.

Rif. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1896

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