Il Tribunale Ordinario di Bologna con la sentenza dell’8 novembre 2022 si è pronunciato sulla possibilità, da parte dell’imprenditore insolvente, di fruire dell’accesso alla composizione negoziata ex art.12 CCII, in contrasto con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa il 14 settembre 2022, nella quale il Giudice designato ha reputato lo stato di insolvenza conclamata un elemento impeditivo all’istanza di nomina dell’esperto (vedi pubblicazione del 24 ottobre 2022). Al contrario, nella sentenza in commento, il Tribunale ritiene che l’ammissione all’istituto della composizione negoziata e la valutazione dell’eventuale conferma delle misure protettive da parte di imprese in stato di insolvenza conclamata si basi “non tanto sul punto di partenza della procedura ma sul punto di approdo, e cioè sul risanamento dell’impresa attraverso le trattative con i creditori, ai quali si presenta un piano che dovrebbe convincerli ad accettare la sospensione del potere di azione ex art. 2470 c.c. a fronte di una ragionevole risanabilità”. Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ritiene maggiormente idonea un’interpretazione sulla finalità della composizione negoziata, che si raffronti con la realtà del sistema italiano e con la “ritrosia culturale dell’imprenditoria italica a condividere le difficoltà economiche e strategiche”, rispetto a quella di altri sistemi europei, per i quali la Direttiva Insolvency pone al centro il principio dell’early warning. Infatti, secondo il Giudice, è necessaria “una scelta consapevole di depotenziamento dell’early warning proposto dalla Direttiva Insolvency”, che porta ad “un’interpretazione del sostantivo probabilità dell’art.12 CCII neutrale, ossia rivolto sia allo stato di crisi sia a quello dell’insolvenza, mettendoli così sullo stesso piano”. A sostegno della tesi, l’ordinanza riporta la pronuncia del Tribunale di Arezzo del 16 aprile 2022 secondo la quale “il dato testuale, isolatamente considerato, sembrerebbe condurre a una totale chiusura nei confronti dell’impresa che già versi in stato di crisi o insolvenza. Conclusione che, sul piano sistematico-ordinamentale, potrebbe avere anche un senso, potendosi sostenere che il legislatore abbia inteso riservare alle imprese in stato di crisi o insolvenza i tradizionali rimedi contemplati dalla L. Fall., (…)” mentre “(…) l’obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla L. Fall.”. In chiusura, il Tribunale di Arezzo ritiene che “ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé, quanto la sussistenza di un’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento”. In conclusione, il Tribunale di Bologna, pur condividendo la tesi della Direttiva Insolvency sull’importanza dell’early warning anche nell’istituto della composizione negoziata, ritiene che lo strumento debba essere adeguato alle caratteristiche culturali riscontrabili nella gestione italiana della crisi d’impresa e di conseguenza ritiene fruibile l’accesso all’istituto ex art. 12 CCII anche da parte di imprenditori insolventi.