Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, con un’ordinanza dell’8 luglio 2021 ha chiarito “l’utilizzabilità” da parte del Giudice e del CTU della definizione di insolvenza di cui all’art. 2, lett. B), D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi) sebbene non ancora in vigore, in ragione di quella contenuta nella Legge Fallimentare anche per fatti accaduti in epoca anteriore. Il Tribunale ha così argomentato la propria decisione “dunque il Giudice – e quindi anche il CTU - proprio in ragione della natura scientifica di quella definizione e di quegli indici, sebbene non “entrati in vigore” e dunque non vincolanti, ben possono utilizzarli quali contributi rilevanti – proprio perché validati dal legislatore – nella individuazione della “miglior scienza ed esperienza disponibile nel momento storico” a sua volta utilizzabile sia per esprimere giudizi di essere – la società è o non è in stato di crisi; è o non è in stato di insolvenza – o di valore, cioè elaborare gli standard di comportamento utili a misurare, per quanto qui rileva, la diligenza degli amministratori nell’esercizio delle funzioni gestorie”.