Trib. Torino, 13 febbraio 2025, Pres. Astuni, Est. Pittaluga Il decreto in commento trae origine dal ricorso ex art. 268 CCII per l’apertura della liquidazione controllata depositato avanti al Tribunale di Torino, rigettato in assenza della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. Tra i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata vi è la possibilità di offrire ai creditori un’utilità alla procedura, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura e, dunque, di realizzare attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. La sussistenza di tale presupposto deve evincersi dalla relazione ex art. 268, c. 3, quarto periodo, CCII redatta dall’OCC ed allegata al ricorso ex art. 269 CCII, la quale deve contenere l’attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Nel caso in esame, la relazione dell’OCC fonda la valutazione positiva sulla possibilità di acquisire attivo distribuibile ai creditori sulla base delle somme che si ipotizzano mensilmente residuare da quanto percepito dal ricorrente, detratto il necessario mantenimento (stimato in € 700,00 mensili). Il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda, ha rilevato che non è sufficiente la mera esistenza dell’attestazione dell’OCC, bensì deve esserne valutata la completezza e la correttezza dell’iter logico motivazionale seguito. Il Tribunale, esaminate le voci di spesa mensili indicate nel ricorso e nella relazione dell’OCC ed effettuati i rilievi del caso, ha osservato che, tenuto conto che lo stipendio medio indicato è pari ad € 824,00, “non può ritenersi ragionevole prospettare che il debitore possa prospetticamente vivere per i prossimi tre anni con 700,00 euro al mese, somma con cui si prospetta che il debitore possa vivere per fornire utilità ai creditori. Né peraltro è stato previsto alcun imprevisto”. Conclusivamente, il Tribunale ha rilevato che non si tratta di “escludere la possibilità di ricorrere alla liquidazione controllata in presenza di solo differenziale tra reddito e necessario al mantenimento, bensì di escludere la sussistenza del requisito dell’utilità per i creditori nell’ipotesi in cui non vi siano ex ante ragionevoli prospettive di acquisizione di utilità, tenuto conto delle circostanze del caso concreto”. Da ultimo, è stato osservato che a fronte di un passivo complessivamente pari ad € 200.371,59, non appare ragionevolmente probabile che la procedura ricavi attivo tale da offrire utilità ai creditori. Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso ex art. 268 CCII, rilevando, di contro, la possibilità per il debitore, qualora ne ricorrano i presupposti, di presentare istanza ex art. 283 CCII per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.