Il rapporto tra l’art. 2086 c.c. e l’art. 2409 c.c.

17 Marzo 2025


Trib. Brescia 23 ottobre 2024, Pres. Del Porto, Est. Castellani.

Il provvedimento in commento trae origine da un ricorso ex art. 2409 c.c. depositato avanti al Tribunale di Brescia, attraverso il quale parte ricorrente lamentava l’assenza di adeguati assetti organizzativi , amministrativi e contabili e contestualmente chiedeva al Tribunale l’accoglimento del ricorso e l’adozione dei provvedimenti necessari – tra cui, ai sensi del comma 4, la convocazione dell’assemblea per deliberare la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario – a dotare la società degli assetti richiesti dall’art. 2086 c.c. e dal CCII.

Con riguardo all’assenza di adeguati assetti, la ricorrente esponeva che alla crescita dimensionale della società – favorita anche da incentivi statali – non aveva fatto seguito un’adeguata modifica della governance aziendale. Ciò, che avrebbe evidenziato l’inadeguatezza di adeguati assetti, con specifico riferimento a: (i) assenza di un budget previsionale (assetto amministrativo); (ii) mancanza di una rete commerciale strutturata e di un responsabile commerciale (assetto organizzativo); (iii) inadeguatezza del controllo di gestione (assetto amministrativo); (iv) inattendibilità dei piani di budget di tesoreria (assetto amministrativo); (vi) eccessiva concentrazione di mansioni (assetto organizzativo).

La ricorrente osservava, altresì, come a influire sull’andamento aziendale vi fossero delle controversie di carattere personali tra soci, acuite nell’ultimo periodo dal necessario passaggio generazionale tra storica gestione e nuova.

Il sindacato del Tribunale ha avuto a oggetto due principali aspetti: in primis il rapporto tra la tutela offerta dall’art. 2409 c.c. e la fattispecie di cui al ricorso e, in secondo luogo, l’effettiva inadeguatezza degli assetti societari.

Con specifico riguardo al primo punto, il Tribunale in composizione collegiale ha osservato che l’ambito di tutela nel quale opera l’art. 2409 c.c. è specifico, circoscritto e incompatibile con la fattispecie oggetto del giudizio. Infatti, il pericolo che dalle gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori consegua un danno alla società deve essere attuale, come si deduce dal comma 1 della norma in esame. L’istituto della “Denunzia al tribunale” non ha carattere sanzionatorio, non può avere a oggetto attività già compiute e, inoltre, non può avere la funzione di dirimere controversie familiari.

La tutela apportata dall’art. 2409 c.c. è – latu sensu – cautelare, e pertanto implica la necessità che le gravi irregolarità nella gestione siano attuali e idonee a pregiudicare la stabilità patrimoniale e/o economico – finanziaria.

Il Tribunale ha quindi rilevato l’inapplicabilità della tutela di cui art. 2409 c.c. alla fattispecie oggetto del giudizio.

Con riguardo al secondo punto, il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che la società dispone di una struttura organizzativa adeguata e che le irregolarità denunciate non costituiscono un grave rischio per la continuità aziendale. In particolare, ha ritenuto che: (i) la valutazione dell’adeguatezza degli assetti deve avvenire nel rispetto della business judgment rule, che esclude il sindacato sulle scelte discrezionali degli amministratori, salvo gravi irregolarità; (ii) la società dispone di un organigramma aggiornato e di un mansionario dettagliato; (iii) il modello produttivo della società, basato su produzione su commessa, giustifica l’assenza di un ampio budget previsionale delle vendite;

L’inadeguatezza degli assetti era ricondotta a:

  • assenza di un budget previsionale;
  • mancanza di una rete commerciale strutturata e di un responsabile commerciale;
  • inadeguatezza del controllo di gestione;
  • carenza di un sistema organizzativo idoneo;
  • inattendibilità dei piani di budget della tesoreria;
  • eccessiva concentrazione di mansioni, con conseguenti inefficienze.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire il ripristino della legalità mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria, a fronte del “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione” attuali e tali da compromettere il patrimonio sociale o arrecare grave turbamento all’attività della società.

La società dispone di una struttura organizzativa adeguata e che le irregolarità denunciate non costituiscono un grave rischio per la continuità aziendale. In particolare, ha ritenuto che:

  1. la valutazione dell’adeguatezza degli assetti deve avvenire nel rispetto della business judgment rule, che esclude il sindacato sulle scelte discrezionali degli amministratori, salvo gravi irregolarità;
  2. la società dispone di un organigramma aggiornato e di un mansionario dettagliato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente;
  3. il modello produttivo della società, basato su produzione su commessa, giustifica l’assenza di un ampio budget previsionale delle vendite;
  4. il sistema di controllo di gestione è operativo ed utilizza software finanziari per il monitoraggio aziendale;
  5. la situazione economico-finanziaria è solida, con liquidità sufficiente a garantire la continuità aziendale;
  6. le contestazioni relative all’aumento del compenso dell’amministratore e alla sospensione della cassa integrazione non configurano gravi irregolarità.

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