Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, Est. De Simone Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di concessione delle misure cautelari ex art. 19, comma 1 CCII, avanzata dalla società debitrice, dai soci e dai fideiussori personalmente, con l’obiettivo di far dichiarare l’improcedibilità delle esecuzioni avviate dai creditori nei confronti degli istanti. Il patrimonio della società debitrice, peraltro, beneficiava già della protezione dalle azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori, per effetto della conferma delle misure protettive del patrimonio concesse dal medesimo Tribunale per il termine massimo di 120 giorni. L’iniziativa assunta dalla debitrice e personalmente dai soci e fideiussori si è resa necessaria in quanto un creditore, già munito di titolo esecutivo nei confronti della debitrice e dei garanti, ha avviato procedure di esecuzione forzata per il recupero del credito chirografario di oltre € 750.000. La prosecuzione delle azioni esecutive, e in particolare nei confronti dei garanti, avrebbe potuto compromettere il percorso di ristrutturazione basato proprio sulle garanzie offerte da soci e fideiussori. Nel provvedimento in esame il Tribunale ha affrontato due temi principali: (i) la legittimazione attiva a richiedere la concessione di misure cautelari nel CCII; (ii) il necessario bilanciamento tra l’interesse della società a perseguire il risanamento e l’interesse dei creditori a non perdere la garanzia che assiste i loro crediti. Con riguardo al primo tema, il Tribunale ha osservato che così come previsto dall’art. 19 CCII in tema di composizione negoziata e dall’art. 54 CCII in tema di misure protettive e cautelari nell’ambito del procedimento unitario, solo la società che deposita la nomina dell’esperto o che accede a uno degli strumenti di regolazione della crisi o insolvenza è legittimato a chiedere la concessione delle misure cautelari a tutela del patrimonio. Ne consegue che la richiesta di misure cautelari avanzata dai soci e dai fideiussori deve essere rigettata per mancanza di legittimazione attiva in capo agli istanti. Quanto al secondo tema, relativo al bilanciamento degli interessi tra le parti coinvolte, il Tribunale ha rilevato da un lato il comportamento da parte del creditore che, a seguito della conferma delle misure protettive, ha promosso azioni esecutive. Dall’altro ha rilevato come il comportamento dei garanti fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza di cui all’art. 4 CCII; questi, infatti, dapprima non avevano messo a disposizione alcun bene a garanzia del risanamento e, solo successivamente alla notifica del pignoramento, avevano rilasciato una dichiarazione contenente una generica volontà di sostenere il piano nei successivi tre anni. Si tratta, peraltro, di una mera dichiarazione priva di qualsivoglia consistenza, atteso che circa un anno prima i garanti avevano costituito una società immobiliare nella quale erano stati conferiti alcuni dei loro immobili. Pertanto, atteso il difetto di legittimazione attiva a richiedere le misure cautelari da parte dei garanti e, soprattutto, atteso il dovere di buona fede e correttezza ex art. 4 CCII violato da società e dai garanti, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di concessione delle misure cautelari.