Valore eccedente e risorse esterne nel concordato preventivo

24 Febbraio 2025


La pronuncia in esame trae origine da una proposta di concordato preventivo depositata avanti al Tribunale di Mantova, rigettata a causa (i) delle criticità riscontrate nel calcolo del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c) CCII e, conseguentemente del valore eccedente quello di liquidazione, (ii) dell’errata qualificazione delle risorse esterne come valore eccedente quello di liquidazione e (iii) dell’assenza della condizione di cui all’art. 112, co. 2, lett. d), n. 2 CCII richiesta per l’omologazione della proposta.

La proposta di concordato aveva contenuto misto: in parte liquidatorio e in parte in continuità aziendale indiretta, attesa l’avvenuta cessione dell’azienda, mediante procedura competitiva, a un terzo nel corso del giudizio. Era altresì previsto un apporto di finanza esterna pari a € 200.000,00 da parte del cessionario dell’azienda.

Atteso il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ex art. 109 co. 5 CCII per l’approvazione della proposta, la ricorrente aveva chiesto l’omologazione forzata (c.d. cross class cram down) argomentando sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112 co. 2 CCII.

In particolare, la ricorrente asseriva fosse stata raggiunta la condizione di cui all’art. 112, co. 2 lett. d), n. 2 CCII, ai sensi del quale, ai fini dell’omologazione forzosa della proposta, è necessario – anche – che almeno una classe di creditori sia soddisfatta in tutto o in parte applicando l’ordine delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione che sul valore eccedente quello di liquidazione.

La ricorrente sosteneva fosse integrata la condizione di cui alla suddetta norma in quanto, applicando il richiesto criterio di distribuzione del valore, ben n. 4 classi risultavano parzialmente soddisfatte. Con la doverosa precisazione che, ai fini del calcolo, il valore eccedente era costituito interamente dall’apporto di finanza esterna da parte del cessionario.

Sul punto sia il Tribunale di Mantova che la Corte di Appello di Brescia, adita in sede di reclamo ex art. 51 CCII dalla ricorrente, hanno argomentato sull’insussistenza della condizione di cui all’art. 112, co. 2 lett. d), n. 2 CCII rilevando in primis criticità nell’utilizzo del criterio di calcolo del valore di liquidazione. La ricorrente, infatti, si era limitata a stimare il patrimonio immobiliare e mobiliare omettendo di applicare i criteri previsti dal CCII per la valutazione degli assets in sede di liquidazione giudiziale (ad es. il tasso di sconto da applicare alla vendita competitiva, la liquidazione del patrimonio all’esito di un esercizio provvisorio).

In secondo luogo, gli organi giudicanti hanno rilevato la diversa regola di distribuzione dell’attivo concordatario prevista dal CCII per il valore eccedente e per le risorse esterne. Nello specifico, mentre la distribuzione del valore eccedente soggiace alla regola di cui all’art. 84, co. 6, CCII, per espressa previsione dell’ultimo periodo della norma citata invece la distribuzione delle risorse esterne deroga a qualsiasi regola.

Pertanto, l’impossibilità di distribuire le risorse esterne applicando la Relative Priority Rule (RPR), non consente di integrare la condizione di cui all’art. 112 co. 2 lett. d), n. 2, CCII..

Su questi presupposti la Corte di Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova nell’ambito del procedimento di omologazione del concordato preventivo.

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