Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, il Tribunale di Verona, con sentenza del 12 dicembre 2024, ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una società in liquidazione che aveva deliberato la revoca dello stato di liquidazione con effetto condizionato all’omologa dell'accordo. L'accordo, fondato su un piano di continuità aziendale, prevedeva, tra l’altro: La sentenza ha esaminato i presupposti per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi, verificando le condizioni di accesso previste dall’art. 61 CCII. Al ricorso è stata allegata la determina dell’organo liquidatorio redatta nelle forme previste dall’art. 120 bis CCIII, la cui attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 136/2024, ha definitivamente sancito la sufficienza della determina dell’organo di liquidazione per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. Il Tribunale ha rilevato che lo stato di liquidazione della Società non era incompatibile con la presentazione di un piano in continuità, essendo già stata deliberata, con verbale assembleare del 20 giugno 2024, la revoca dello stato di liquidazione, con effetto condizionato all’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale ha pertanto ritenuto integrato il requisito previsto dall0art. 61, comma 2, lett. b) CCII secondo cui l’accordo di ristrutturazione debba avere “carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84”.