Interessante la risposta n.237/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ribadisce la possibilità di ricorrere alla compensazione dei crediti dell’Erario sorti prima dell’apertura della procedura, per effetto dell’articolo 155 del Codice della Crisi, che mira ad evitare che il creditore di un’impresa in liquidazione giudiziale sia soddisfatto solo parzialmente. Il tema della compensazione dei crediti di imposta relativi a contributi e agevolazioni previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 34/2020 trae origine dal quesito posto con istanza di interpello dal curatore di una società in liquidazione giudiziale avente a oggetto l’orientamento dell’agenzia in merito all’utilizzabilità dei crediti maturati al di fuori della compensazione con ruoli erariali. L’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare di crediti nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, ha il diritto di compensarli con i crediti edilizi vantati da quest'ultima. Questo principio è stato chiarito nella risposta all'interpello n. 237/2024, che si applica anche ad altre tipologie di procedure concorsuali, come il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dove è previsto in maniera analoga il diritto alla compensazione. Analizziamo il caso specifico per cui è stato posto il quesito con istanza di interpello. I curatori di una società in liquidazione giudiziale avevano richiesto conferma dell’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di opporre la compensazione tra i crediti vantati dall’Erario e quelli d’imposta maturati dalla società in liquidazione ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 34/2020 (superbonus, ecobonus.), crediti che intendevano cedere a terzi prima della chiusura della procedura. Tale richiesta si fondava sull’assunto che i crediti edilizi, essendo considerati "agevolazioni erogate dallo Stato", non rappresentassero "crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in senso stretto" e quindi non fossero compensabili secondo l'articolo 155 del Codice della crisi. Quest'ultimo prevede che i creditori possano compensare i propri crediti nei confronti di un’impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, anche se non ancora scaduti, in base alla regola della par condicio creditorum. L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il divieto di compensazione per i crediti edilizi, stabilito dall'articolo 119-ter del Decreto Legge 34/2020, non può trovare applicazione in quanto allo stato manca il relativo regolamento attuativo. Inoltre, ha precisato che in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro, trova applicazione il divieto previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del Decreto Legge 223/2006, il quale blocca la compensazione per tutti i crediti d’imposta (indipendentemente dalla loro natura) fino al pagamento degli importi iscritti a ruolo. Tuttavia, tale divieto non impedisce la compensazione dei crediti fiscali maturati dall'Erario nei confronti delle imprese in liquidazione giudiziale prima dell’apertura della procedura concorsuale, grazie alla norma speciale prevista dall’articolo 155 del Codice della crisi. Questa disposizione ha l’obiettivo di evitare che il creditore di un’impresa in liquidazione giudiziale riceva un soddisfacimento parziale del proprio credito, secondo le regole civilistiche della par condicio creditorum, pur essendo obbligato a saldare integralmente i debiti verso tale impresa. La risposta all’interpello non entra nel dettaglio dell’effetto che potrebbe derivare dal fatto che l’utilizzo in compensazione di molti crediti d’imposta è previsto in rate annuali. Tuttavia, in assenza di disposizioni contrarie e in virtù della prevalenza dell’articolo 155 del Codice della crisi, si ritiene che anche in questo caso i crediti d’imposta possano essere compensati per intero e in un’unica soluzione con i debiti fiscali maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale.