Composizione negoziata: cessione d’azienda e principio di competitività nella scelta dell’acquirente

3 Dicembre 2024


Tribunale Brescia, 7 Novembre 2024.

La competitività nella scelta dell’acquirente, pur dovendo essere interpretata in modo non formalistico, come consolidato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell’articolo 22 del Codice della Crisi d'Impresa, rappresenta un requisito autonomo e ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda rispetto al piano di risanamento.

In sede di composizione negoziata, il ricorrente, ai sensi dell'art. 22, primo comma, CCII, con particolare riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), ha la facoltà di richiedere l'autorizzazione del Tribunale per il trasferimento dell'azienda o di uno o più suoi rami a un soggetto già individuato, in qualsiasi forma, senza che si applichino gli effetti previsti dall'art. 2560, secondo comma, c.c. Tuttavia, in tale evenienza, la norma prevede che debba essere obbligatoriamente attivata una procedura competitiva, seppur in forma semplificata, previa pubblicità, allo scopo di evitare il rischio di scelte che possano danneggiare i creditori.

Al riguardo si è espresso il Tribunale di Brescia con un provvedimento emesso nell’ambito della composizione negoziata della crisi a seguito della presentazione di ricorso ex art. 22, comma 1, lett. d), CCIII.

A tal proposito, il Tribunale ha precisato che tale procedimento competitivo costituisce un requisito autonomo, espressamente richiesto dalla normativa, oltre alla necessaria funzionalità e coerenza della cessione in relazione al piano di risanamento.

Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente, non essendo stato rispettato il principio di competitività, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell’art. 22 CCII, non risultando essere stato applicato né dall’imprenditore né dall’esperto nel proprio parere (positivo).

In particolare, è stato ritenuto irrilevante che l'esperto avesse sottolineato che, a seguito della cessione, tutti i creditori sarebbero stati soddisfatti al 100%, nonché che il piano prevedesse esclusivamente dilazioni di pagamento post-omologazione del proponendo accordo di ristrutturazione dei debiti. Inoltre, è stato ritenuto privo di fondamento l’assunto che nessun altro imprenditore sarebbe stato in grado di presentare un’offerta altrettanto vantaggiosa, senza che fosse stata effettuata una ricerca di mercato.

Tuttavia, il Tribunale, nel rilevare l’assenza di presupposti per concedere l’autorizzazione richiesta, ha precisato che il ricorrente conserva la facoltà di riproporre l’istanza ex art. 22 CCII purché questa sia corredata da una stima attendibile dei rami di azienda da cedere, sulla base della quale saranno valutate le offerte, nonché dalla prova dell'avvenuta attivazione di procedure di pubblicità, raccolta di manifestazioni di interesse e, qualora necessarie, di "gare" provvisorie espletate nell’ambito della composizione negoziata a cura dell’esperto.

Il Tribunale, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ha rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente.

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