Durata decennale del piano di composizione negoziata

Nell’ambito di una procedura di composizione negoziata con durata decennale del piano, il Tribunale di Mantova si è espresso in merito alla richiesta di conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori della società istante.

La fattispecie tratta l’esame dell’istanza per la concessione di misure protettive alla luce della relazione del professionista designato ex art. 12 CCII, al quale era stata richiesta una specifica analisi dei punti critici indicati di seguito.

I primi due punti riguardano un’indagine circa la ragionevole perseguibilità del risanamento mediante l’effettuazione del test pratico e la situazione economico-finanziaria della società.

Il risultante punteggio di 9.83 indica che lo squilibrio economico finanziario dell’impresa è a regime e che, conseguentemente è venuto meno il presupposto della continuità aziendale, rendendosi necessarie iniziative diverse rispetto alla gestione finora adottata.

Tale risultato è tuttavia molto distante dalla previsione formulata nel piano, che ipotizza un valore di 5.93. Per giustificare tale risultato, peraltro, il piano prevede un margine operativo lordo positivo ma insufficiente in caso di risanamento dell’impresa mediante cessione d’azienda e proiezioni non adeguatamente motivate e supportate con riferimento agli anni successivi al terzo.

Tale piano, inoltre, per soddisfare tutti i soggetti interessati, dovrebbe avere una durata pari a dieci anni.

Inoltre, il professionista nella propria relazione evidenziava come l’imprenditore, nella redazione del piano, non avesse considerato l’esposizione debitoria nei confronti dei professionisti che stavano prestando attività nell’ambito della composizione negoziata.

L’ulteriore elemento sottoposto all’esame del professionista aveva ad oggetto un’analisi critica in termini di ragionevolezza e proporzionalità prognostica del piano di risanamento.

In proposito, il professionista ha rilevato l’impiego di somme per attività d’investimento non congruenti con l’ordinaria gestione aziendale.

Gli ultimi due aspetti da indagare riguardano la funzionalità delle misure protettive richieste e l’eventuale stato delle trattative con i creditori.

In merito, se da una parte le misure protettive sono state ritenute come assolutamente funzionali al risanamento aziendale, dall’altra il professionista nulla ha potuto rilevare dal piano in relazione all’esistenza di trattative con i creditori.

Il Tribunale, sulla base delle approfondite analisi effettuate dall’esperto, ha in primis rappresentato il contrasto della previsione di un piano decennale per un’impresa di modeste dimensioni con i principi per la redazione dei piani di risanamento, elaborati dal CNDCEC del 26 maggio 2022. Partendo dal presupposto che un orizzonte temporale adeguato, al fine di non incorrere in questioni di riscontrabilità analitica, è compreso tra tre e cinque anni, un’eventuale previsione in deroga dovrà necessariamente esser supportata da adeguate motivazioni passate al vaglio dell’attestatore, che in questo caso risultano invece assenti. Oltre a quanto evidenziato dal professionista designato, il Tribunale ha ulteriormente rilevato l’assenza di elementi ritenuti imprescindibili per il risanamento dell’impresa, quali la previsione di misure straordinarie da adottare e una solida base previsionale per gli anni interessati dal piano, conseguentemente rigettando l’istanza per la conferma di misure protettive e dichiarandone cessata l’efficacia.

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