Composizione negoziata della crisi: cessione d’azienda ed esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. 

Tribunale di Parma, 30 luglio 2024, Est. Vernizzi

Il Tribunale di Parma si è espresso, con un’ordinanza emessa nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, sul tema del trasferimento d’azienda ex art. 22 comma 1, lett. d) CCII e dell’estensione ai debiti erariali dell’esenzione alle dinamiche contemplate dall’art. 2560, comma 2, c.c.

E’ il caso di una società che ha presentato istanza di autorizzazione a trasferire un ramo d’azienda con esclusione degli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c.

La disciplina applicabile è quella contemplata dall’art. 22, comma 1, lett. d) e comma 2 CCII, a norma della quale il Tribunale può autorizzare l’imprenditore al trasferimento dell’azienda o di rami di essa, ferma l’applicazione dell’art. 2112 c.c., verificando la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale, alla migliore soddisfazione dei creditori e dettando, in caso di autorizzazione, le misure ritenute opportune, nel rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.

La valutazione di convenienza della cessione dell’azienda, dunque, deve consentire di evitare la dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività, la maturazione di ulteriori perdite, nonché tenere conto dell’interesse del ceto creditorio, della finalità della CNC e del progetto di risanamento sviluppato attorno alle trattative. La cessione d’azienda o di rami di essa deve, quindi, risultare funzionale al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario ex art. 12 CCII.

Ferme le premesse, il Tribunale ha chiarito che la valutazione da compiere nell’analisi dell’istanza ex art. 22, comma 1 lett. d) CCII deve riguardare sia il merito della scelta gestoria dell’imprenditore che ne fa richiesta, sia la verifica delle modalità di soddisfazione dei creditori, con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere.

Facendo applicazione dei principi suindicati al caso di specie, all’esito delle verifiche condotte dall’Esperto e dall’Advisor incaricato dalla ricorrente, la valutazione di convenienza ha riguardato anche la possibilità di escludere, anche ai debiti erariali, l’applicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c. ove si dispone che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. 

Il Giudice Delegato, richiamando una precedente pronuncia del Tribunale di Milano, ha precisato che “l’estensione ai debiti erariali dell’esenzione alle dinamiche contemplate dall’ art 2560 comma II cod civ, stante la rilevanza della programmata cessione rispetto al progetto di risanamento predisposto nel corso delle trattative, appaia opportuno, in coerenza con le finalità della CNC, subordinare l’efficacia dell’autorizzazione e della cessione al successo della negoziazione ed alla conclusione del programmato accordo ex art 23 comma I lett c CCII)”, così affermando che, l’esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non può considerarsi avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata, e anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui l’autorizzazione resta subordinata. 

In quest’ottica, in scioglimento della riserva assunta ed a seguito di un raffronto tra l’operazione programmata dalla ricorrente e gli esiti della cessione nello scenario liquidatorio, è stata rilevata la coerenza dell’autorizzazione alla vendita dell’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. con lo strumento di risanamento prescelto.

Sulla scorta delle verifiche effettuate e delle argomentazioni appena esposte, il Tribunale, seppur con delle limitazioni, ha autorizzato la cessione dell’azienda ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII.

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