Misure protettive e concordato preventivo “in bianco”: le decisioni del Tribunale di Arezzo

Incompatibilità delle misure protettive e cautelari ex art. 54, co. 2, terzo periodo CCII in caso di domanda ai sensi dell’art. 44 CCII

L’arresto in commento trae origine da una domanda c.d. “prenotativa” di concordato preventivo ex art. 44 CCII depositata dalla società ricorrente avanti al Tribunale di Arezzo.

Contestualmente alla domanda di cui all’art. 44 CCII, la ricorrente aveva richiesto anche l’applicazione di misure protettive e, in subordine, cautelari – funzionali alla prosecuzione delle trattative e al deposito della domanda c.d. “piena” di concordato – che si concretizzavano: i) nel divieto in capo ai creditori di proseguire o iniziare azioni esecutive (in particolare nei confronti dell’ADER); ii) nella conferma della sospensione di ogni prescrizione e decadenza nonché nell’impedimento al deposito  della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; iii) nel divieto, in capo a uno specifico creditore, di rifiutare l’adempimento del contratto di locazione, nonché di iniziare una procedura di sfratto e/o di anticipare la scadenza del contratto di locazione.

Si tratta di misure protettive c.d. tipiche, ad accezione della richiesta di cui al sub. iii) che, invece, incide sul rapporto negoziale, di fatto anticipando un possibile effetto disciplinato dall’art. 94 bis CCII rubricato “Contratti pendenti”.

L’effetto che la suddetta misura avrebbe potuto produrre qualora fosse stata concessa è stato oggetto di analisi da parte del Tribunale di Arezzo nel provvedimento in commento che, con l’occasione, ha esaminato ad ampio raggio la disciplina delle misure protettive e cautelari nel caso di domanda depositata ex art. 40 CCII oppure di domanda ex art. 44 CCII.

Secondo il Tribunale di Arezzo, infatti, in ipotesi di domanda c.d. “prenotativa” ex art. 44 CCII, il perimetro delle misure protettive è ristretto e coincide con le misure c.d. tipiche di cui all’art. 54, co. 2, primo e secondo periodo CCII, essendo invece escluse le “ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare…il buon esito delle trattative” di cui al terzo periodo dell’art. 54, co. 2 CCII.

Tali misure, infatti, poiché possono incidere sui rapporti negoziali intercorrenti tra debitore (ricorrente) e creditore, possono essere concesse solo nel caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ex art. 40 CCII. E ciò, si desume anche dalla sistematica del CCII che, infatti, nel caso di specie, pone l’art. 94 bis CCII nella Sezione dedicata alle norme disciplinanti la procedura di concordato preventivo c.d. “piena”.

Su questi presupposti il Tribunale di Arezzo ha concesso le misure protettive di cui ai sub i) e ii)  fissando un termine di 75 giorni di durata e ha rigettato la richiesta di cui al sub. iii).

2024 - Morri Rossetti

cross