Trib. Ferrara, 8 agosto 2024, Pres. Sangiuolo, Est. Ghedini

17 Settembre 2024


Il decreto in esame trae origine dal deposito da parte di una società di un’istanza per l’accesso alla procedura di composizione negoziata, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII e successiva domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII.

Il Tribunale di Ferrara, nell’ambito della procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, si è espresso in tema di controllo sulla ritualità della proposta ex art. 25 sexies c. 3 CCII, ponendo l’attenzione sulla necessità di procedere con una verifica della legittimità sostanziale della proposta, della sua non manifesta implausibilità, nonché sulla figura dell’ausiliario incaricato per il deposito del parere di cui all’art. 4 CCII.

Nel caso di specie, l’ausiliario incaricato, al fine di rendere il parere di cui sopra, si soffermava in particolare sul recupero della documentazione contabile, nonché sulla conferma, anche nell’ambito della liquidazione giudiziale, dell’offerta di acquisto avanzata dall’affittuaria in virtù del contratto d’affitto d’azienda intercorrente tra la stessa e la ricorrente.

All’esito delle verifiche effettuate, rilavava, sul punto, alcune criticità.

I giudici di merito, intervenendo sulla vicinanza della figura dell’ausiliario a quella del commissario giudiziale, hanno evidenziato, in particolare, il potere-dovere del primo di chiedere ulteriore documentazione alla ricorrente ed informazioni a creditori e terzi, se funzionali alla ricostruzione dell’attivo e del passivo.

L’Esperto incaricato nell’ambito della CNC provvedeva ad avviare le trattative con creditori e con gli istituti bancari, i quali, nello specifico, vantavano crediti di natura chirografaria ma garantiti da MCC.

Le trattative, tuttavia, non avevano buon esito e dunque, trascorsi dieci mesi dall’istanza per l’accesso alla procedura di composizione negoziata, la società procedeva con il deposito di una proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, corredata da una richiesta di misure protettive.

Il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato semplificato e nominava un ausiliario, ed assegnando allo stesso l’incarico di depositare parere ex art. 4 CCII.

Acquisito il parere dell’incaricato, nonché la documentazione e le informazioni di cui sopra, il Tribunale ha rilevato l’inidoneità del piano a rispettare la proposta e la violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede verso le parti del processo ed i creditori, revocando così ex art. 106 CCII l’apertura del concordato semplificato, con conseguente cessazione delle misure protettive richieste.

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