Il Tribunale di Bologna, nell’ambito della sentenza dichiarativa di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, ha affrontato i principali temi che contraddistinguono detta procedura. In seguito al deposito del ricorso con domanda di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ha in primis accertato la competenza dello stesso ex art. 28 CCII, data dal fatto che il ricorrente aveva trasferito la residenza in altro circondario entro l’anno che ha preceduto la presentazione della domanda. Successivamente, è stato definito il perimetro normativo di riferimento dato dall’applicabilità degli artt. 65 e 66 CCII in tema di disposizioni generali per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e degli artt. 26 e ss. CCII in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (come previsto dall’art. 270, comma 5, CCII). In tema di documentazione che il debitore, persona fisica non esercente attività d’impresa, deve presentare, bisogna rifarsi al combinato disposto degli artt. 269, comma 2, CCII, il quale prevede che l’OCC, nella relazione che è tenuto a redigere, allegata al ricorso, “esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”, e 67, comma 2, CCII. Sulla base di ciò sono stati individuati i documenti necessari al fine di integrare il requisito di completezza della documentazione, in particolare: 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (o, in assenza, la corrispondente dichiarazione motivata di omessa presentazione); 2) l’inventario dei beni; 3) l’elenco dei creditori, con relativi crediti e cause di prelazione; 4) l’elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (o, in assenza, la corrispondente dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi); 5) elenco complessivo delle entrate e delle spese del nucleo familiare (al fine di adottare i provvedimenti ex art. 268, comma 4, lett. b, CCII). La relazione particolareggiata del Gestore della Crisi deve contenere, inoltre, l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (ex art. 269, comma 2, CCII). Nel caso in esame, sulla base di tali informazioni, è risultato, da un lato, lo stato di indebitamento del ricorrente (da intendersi quale stato di crisi o insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. c, CCII) e, dall’altro, l’impossibilità di assoggettare lo stesso a liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in quanto la società presso la quale aveva ricoperto la carica di socio accomandatario risultava cessata ormai da tempo. Alla luce di quanto esposto, ai sensi degli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII, il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando l’apertura della procedura di liquidazione controllata. Nella seconda parte della sentenza, il Tribunale ha posto l’attenzione sui poteri e doveri del Liquidatore. È dovere del Liquidatore redigere il programma di liquidazione, dal quale deve emergere l’effettiva convenienza (o le motivazioni alla rinuncia) della liquidazione dei beni del debitore. Il Liquidatore deve altresì verificare l’esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali entrate e/o altri redditi diversi dallo stipendio, quest’ultimo destinato al mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare. Nella fattispecie in commento, il ricorrente è un lavoratore dipendente con contratto a tempo determinato part-time presso un’attività stagionale. In tema di importo da destinare al mantenimento proprio e del nucleo familiare, il Tribunale ha ritenuto di poter provvisoriamente provvedere alla quantificazione, individuando il suddetto importo nell’intera somma percepita a titolo di reddito da lavoro. Sul punto, si evidenzia il dovere del Liquidatore di analizzare, in apposita relazione da presentare al Giudice Delegato, la condizione personale e familiare del debitore. Il Liquidatore deve, altresì, valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti (compresi quelli prededucibili), alla luce dei parametri in vigore e del disposto dell’art. 6 CCII. Ivi, alla lettera a, sono qualificati come prededucibili i “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”, mentre, alle lettere b e c, si qualificano come crediti professionali sorti in funzione della procedura solamente quelli afferenti a una lista di procedure, tra le quali, tuttavia, non compare la liquidazione controllata. Alla luce di ciò, in caso di atti e pagamenti pregiudizievoli del diritto satisfattivo dei creditori (sempre ispirato al postulato della par condicio) posti in essere dal debitore, l’unico strumento a disposizione del Liquidatore sarà quello dell’azione revocatoria in base al combinato disposto degli artt. 274, comma 2, e 151 CCII. Con riguardo, infine, alla durata della procedura, pacifico che la stessa venga chiusa al termine della liquidazione dei beni e del riparto finale (nonché negli altri casi ex art. 233 CCII, come richiamato dall’art. 276 CCII), il Tribunale ha individuato un termine minimo e uno massimo. Il termine di durata minimo coincide con il termine richiesto per la pronuncia dell’esdebitazione ex art. 282 CCII, mentre il termine massimo è stato fissato in 3 anni (limite temporale coincidente con quello valido per l’acquisizione della quota di stipendio).