Rapporto tra composizione negoziata della crisi e liquidazione giudiziale

Tribunale di Bari, 30 maggio 2024

Il Tribunale di Bari è intervenuto sull’interpretazione dell’art. 25 quinquies CCII al fine di definire il rapporto tra l’accesso alla composizione negoziata della crisi e la contestuale proposizione, da parte di terzi, di istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie, la Società ricorrente aveva chiesto la conferma delle misure protettive, nonché l’adozione di ogni opportuno provvedimento cautelare.

Per contro, il PM aveva proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e taluni dei creditori costituiti avevano eccepito l’inammissibilità dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e delle misure protettive e cautelari richieste in ragione dell’anteriore pendenza della predetta domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il Giudice Delegato, nell’esaminare la questione, ha evidenziato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 25 quinquies CCII che, secondo il suo tenore letterale, sembrerebbe impedire il ricorso alla composizione negoziata della crisi in caso di precedente pendenza di procedure per la risoluzione della crisi instaurate dal debitore, così come anche nel caso di sussistenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto a iniziativa di uno o più creditori ovvero del PM.

Tale interpretazione, invero, sembrerebbe supportata dalla formulazione della norma laddove omette di effettuare un rinvio puntuale alle domande di cui all’art. 40 CCII, limitandosi piuttosto ad operare un rinvio, senza alcuna precisazione, “al ricorso depositato ai sensi dell’art. 40 CCII”, includendo così anche la domanda, proposta dal PM o dai creditori, volta all’apertura della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale, fornendo un’interpretazione teleologicamente orientata dell’art. 25 quinquies CCII, ha precisato cheil rinvio al “ricorso depositato ex art. 40 CCII” debba essere inteso nel senso di ricomprendere solo le domande di risoluzione della crisi ad iniziativa del debitore (e dunque la precedente proposizione di una di esse), e non anche l’avvenuta presentazione di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ad opera di un terzo.

Tale conclusione, a parere del Giudice Delegato, appare in linea con la ratio sottesa alla composizione negoziata della crisi, intesa come percorso stragiudiziale volto alla risoluzione della precrisi, della crisi, ovvero dell’insolvenza reversibile nel caso in cui sia perseguibile il risanamento dell’impresa. Sarebbe dunque irragionevole, nonché in contrasto con la logica del nuovo CCII, precludere l’accesso all’istituto solo perché anticipato dall’iniziativa di un creditore o del PM.

Sulla scorta delle argomentazioni appena esposte, il Tribunale ha concluso per la conferma delle misure protettive.

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