Corte d’Appello di Firenze, 4 giugno 2024, Pres. Primavera, Est. Nannipieri La Corte d’Appello di Firenze si è espressa sul tema del riesame, in sede di omologa ex art. 80, comma 1, CCII, dei presupposti di ammissibilità del concordato minore, già oggetto di verifica nella fase iniziale di apertura della procedura con decreto ex art. 78, comma 1, CCII. E’ il caso di una società che aveva depositato ricorso per concordato minore in continuità ai sensi dell’art. 74, comma 1, CCII presso il Tribunale di Grosseto, procedura dichiarata aperta con decreto del 15 settembre 2023. Alla proposta di concordato minore non aderivano i creditori rappresentanti il 98,78% del totale, in particolare l’Agenzia delle Entrate, titolare di un credito corrispondente a circa il 93% dei debiti complessivi. Il creditore aveva ritenuto la proposta di concordato minore inammissibile posto che l’impresa, in base ai bilanci depositati, superava le soglie di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), CCII per la qualifica di “impresa minore”. L’amministrazione finanziaria aveva altresì rilevato che la società ricorrente, in merito all’alternativa liquidatoria, aveva indicato un patrimonio nettamente inferiore rispetto all’attivo risultante dall’ultimo bilancio depositato, da destinare al soddisfacimento dei creditori. La società richiedeva l’omologa del concordato minore con applicazione del cosiddetto “cram down” fiscale ex art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII, secondo cui “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Il Tribunale, con decreto del 16 marzo 2024, rigettava la domanda di omologa rilevando l’assenza di un’effettiva volontà dell’impresa a conseguire la regolazione e il superamento dello stato di crisi “non potendosi infatti imporre all’amministrazione finanziaria un accordo cui ha aderito una percentuale nulla o irrisoria del ceto creditorio”, considerato altresì quanto evidenziato dall’amministrazione finanziaria in merito alla presenza in bilancio di una rilevante posta dell’attivo, della quale non era stata fatta alcuna menzione in sede di ricorso introduttivo. La società proponeva reclamo ex artt. 80, comma 7, e 50 CCII e nel relativo giudizio si costituivano l’Agenzia delle Entrate, ribadendo l’inammissibilità della domanda di concordato minore non essendo la reclamante “impresa minore” e l’inammissibilità del “cram down” fiscale, nonché il professionista incaricato dall’OCC, aderendo alla posizione della reclamante. Il reclamo ex art. 50 CCII ha carattere devolutivo imponendo alla Corte d’Appello il “riesame completo della res iudicanda” (Cass. 3/11/2021, n. 31531) e dunque il riesame di tutte le possibili questioni rilevanti ai fini dell’omologazione. Ciò non è precluso a seguito dell’emanazione, senza contraddittorio, del decreto ex art. 78, comma 1, CCII di apertura della procedura, posto che il primo comma dell’art. 80 CCII impone espressamente al Tribunale di valutare nuovamente la “ammissibilità giuridica” della procedura in sede di omologa. Il Tribunale è quindi tenuto alla verifica “delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale” (Cass. 30/01/2017, n. 2234; Cass. 16/05/2014, n. 10778). Nel caso in esame, ha assunto carattere dirimente e preclusivo dell’accoglimento del reclamo l’inammissibilità della domanda di concordato minore per la provata assenza dei requisiti ex art. 2, comma 1, lettera d), CCII per la qualifica di impresa minore. La Corte d’Appello di Firenze, pertanto, ha rigettato il reclamo proposto dalla società.