Le regole distributive e i criteri di determinazione del valore nel concordato preventivo in continuità aziendale diretta

20 Giugno 2024


Tribunale di Roma, 11 aprile 2024

La pronuncia in esame trae origine dal deposito, da parte di una società operante nel settore edile, dapprima di una domanda di concordato c.d. prenotativa ex art. 44 CCII e, successivamente, della proposta e del piano.

La crisi della ricorrente ha avuto origine nel 2022 a causa dell’interruzione di una importante partnership commerciale che avrebbe dovuto condurre ad un incremento del fatturato derivane dalla gestione caratteristica per effetto dell’apertura di un importante cantiere. Il blocco del cantiere ha determinato l’avvio di un contenzioso, promosso dalla ricorrente, pendente avanti al Tribunale di Milano per il riconoscimento in suo favore di importi per più di 5 milioni di euro a titolo di risarcimento danni.

Il piano di concordato proposto dalla ricorrente prevede la continuità diretta dell’attività aziendale e, la vantaggiosità rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale, è costituita dai ricavi attesi dall’esecuzione di un contratto di subappalto già stipulato dalla ricorrente e subordinato all’omologa del concordato preventivo. Il citato contratto, invero, verrebbe risolto in ipotesi di apertura di liquidazione giudiziale poiché da lato il committente non avrebbe interesse alla sua prosecuzione e dell’altro il curatore non sarebbe materialmente in grado di portare a termine la commessa.

Il piano, inoltre, non prevede apporti di finanza esterna né sono indicati atti potenzialmente revocabili o possibili azioni di responsabilità esperibili in sede di liquidazione giudiziale.

 Quanto all’attivo liquidabile – il cui valore in sede di concordato deve essere distribuito secondo la regola della absolute priority rule -, esso è costituito da attrezzature stimate per un valore pari a € 30.000,00 e da crediti da riscuotere e già oggetto di contenzioso per € 423.284.00. In sede di proposta concordataria i crediti sono stati stimati, in via prudenziale, in € 300.000,00, corrispondenti agli importi oggetto degli accordi transattivi già formulati ma non ancora sottoscritti.

A ciò si dovrebbe aggiungere l’importo corrisposto dalla controparte oggetto del procedimento pendente avanti al Tribunale di Milano a titolo di risarcimento del danno, astrattamente ipotizzato dai legali della ricorrente in una cifra compresa tra € 1.858.500,00 e € 2.700.000,00 che consentirebbe di soddisfare in misura largamente superiore i creditori privilegiati generali relativamente alla porzione incapiente rispetto all’ipotesi liquidatoria.

Il valore di liquidazione ammonta pertanto, al netto del suddetto ipotizzato importo a titolo di risarcimento del danno, ad € 453.284,04 a cui devono aggiungersi, in caso di omologa del concordato, € 400.000,00 derivanti dalla continuità aziendale; così per un totale concordatario distribuibile di € 823.284,00.

Ai fini dell’apertura della procedura di concordato preventivo, il Tribunale ha chiarito cosa debba intendersi per valore di realizzo, valore di liquidazione e valore eccedente.

Quanto al valore di realizzo, il Tribunale osserva come ai sensi dell’art. 84, comma 5 - che prevede la falcidiabilità dei creditori privilegiati – tale valore deve essere stimato alla data deposito della domanda di concordato e deve trarsi dalla alienazione in sede di liquidazione giudiziale dell’intera azienda (in blocco), ivi comprendendo quanto realizzabile dall’esercizio di azioni di massa e il valore generato dall’azienda nel corso dell’esercizio provvisorio ex art. 211 CCII.

Nel caso di specie, la ricorrente ha calcolato – con annessa motivazione - il valore di liquidazione ipotizzando una liquidazione atomistica dei singoli beni poiché, atteso che l’unica commessa in corso era costituita dal contratto di subappalto, la curatela non avrebbe ritenuto percorribile l’esercizio provvisorio.

Secondo l’arresto in commento, il valore di realizzo ex art. 84, comma 5, CCII coincide con il “valore di liquidazione” di cui al comma 6 della stessa norma in quanto il citato ultimo comma non prevede “alcuna specifica relazione o individua alcun professionista che debba determinare il valore di liquidazione … e ciò si spiega proprio col fatto che quel valore è già stabilito nella perizia di cui al comma 5”.

Quanto, invece, al valore eccedente, esso è stato stimato in € 370.000,00 al netto di € 30.000,00 corrispondenti al valore delle attrezzature ascritto quale valore di liquidazione.

Il Tribunale verificata l’ammissibilità della proposta, la fattibilità del piano e la ritualità della proposta, ha aperto la procedura di concordato preventivo.

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