Avanti al Tribunale di Cremona è stata presentata domanda per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII a carico di un imprenditore agricolo, da parte di un suo creditore. Il giorno della prima udienza fissata nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata, il debitore ha chiesto al Tribunale la concessione di un termine per poter accedere al concordato minore (artt. 74 e segg. CCII), evidenziando che, su richiesta dello stesso debitore, era già stato nominato l’OCC per la presentazione della proposta di concordato. Il Tribunale di Cremona si è dunque soffermato sull’interpretazione dell’art. 271 comma 1 CCII (“Concorso di procedure”), affermando che non appare accoglibile l’opzione interpretativa della difesa del creditore ricorrente, per cui la concessione di un termine ex art. 271 comma 1 CCII presuppone che entro la prima udienza sia già depositata la domanda compiuta di accesso al concordato minore, con il relativo piano. Secondo il Tribunale appare infatti preferibile un’interpretazione della norma nel senso che sia sufficiente che entro la prima udienza sia depositata una domanda di nomina di gestore della crisi, in quanto interpretazione più coerente con il favor legislativo di soluzioni negoziali della crisi o della insolvenza, che garantiscano la prosecuzione e la sopravvivenza di una attività d’impresa. Il Tribunale ha tuttavia evidenziato che va comunque trovato un contemperamento fra questo favor legislativo e le ragioni del creditore ricorrente. Ciò ha portato alla concessione al debitore di un termine di circa 4 mesi per la presentazione della compiuta domanda di accesso al concordato minore, con il relativo piano.