Il Tribunale di Ferrara ha disposto l’apertura della procedura di concordato minore in continuità diretta fondata sulla prosecuzione, da parte del debitore, dell’attività di trasportatore per la durata di quattro anni e con devoluzione in favore dei creditori dei flussi di cassa dalla stessa derivanti, al netto dei costi e delle imposte. Il piano di concordato minore prevedeva, altresì, una componente liquidatoria data dalla quota di un immobile e da due giacenze di conto corrente. In tema di valore di liquidazione, fulcro di un piano di concordato in continuità, anche di concordato minore, come disciplinato dall’art. 87, co. 1, lett. c), CCII, lo stesso consiste nel valore ricavabile dalla liquidazione dell’attivo nella procedura liquidatoria corrispondente, in questo caso la liquidazione controllata, e solo l’attivo concordatario eccedente tale valore può essere distribuito secondo la relative priority rule. Il Tribunale ha osservato che, nel piano inizialmente depositato, il debitore non aveva incluso nel valore di liquidazione i ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività, al netto di quanto necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Invero, in sede di udienza, il Giudice Delegato aveva invitato il debitore a modificare il piano, ciò in quanto, anche nel caso di apertura della procedura di liquidazione controllata, non poteva escludersi la prosecuzione dell’attività sotto il controllo del liquidatore. Al netto delle modifiche al piano operate dal debitore e ipotizzando la vendita dell’immobile al terzo esperimento di vendita, il valore di liquidazione risultava essere inferiore rispetto alla somma complessivamente offerta ai creditori con la proposta concordataria. Lo strumento concordatario è apparso, dunque, più conveniente per i creditori atteso che, rispetto all’ipotesi di liquidazione controllata, prevedeva il versamento a favore dei creditori stessi dei ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività nel corso del quarto anno. Detti ricavi sono stati considerati quali valore eccedente quello di liquidazione e, in quanto tale, distribuibile secondo la relative priority rule, atteso che il CCII non prevede espressamente delle deroghe sul punto in tema di concordato minore. Il Tribunale ha ulteriormente rilevato il carattere di convenienza dello strumento concordatario rispetto alla liquidazione controllata, dal momento che, in tal ultimo caso, l’art. 282 CCII prevede che, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, sussistendone i presupposti, opera di diritto l’esdebitazione per effetto della quale è possibile proseguire la liquidazione di beni già avvinti mentre non è più possibile acquisire attivo da liquidare, con la conseguenza che i crediti della massa diventano inesigibili. Su questi presupposti, il Tribunale di Ferrara ha disposto l’apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 CCII.