Con sentenza del 21 febbraio 2024, Il Tribunale di Napoli ha omologato il concordato preventivo proposto da un gruppo di società. La fattispecie vedeva un gruppo composto da tre società, per le quali il piano prevedeva una soluzione di continuità, in due casi diretta e nel restante indiretta. Le proposte delle società hanno raggiunto l’approvazione da parte della maggioranza delle classi votanti per due delle società del gruppo, mentre per la terza ha ottenuto l’adesione dell’unica classe prevista (rispettando così il disposto del quinto comma dell’art. 109 CCII). Il Tribunale è passato al vaglio del rispetto della ristrutturazione trasversale prevista al comma 2 dell’art. 112 CCII. In particolare, il Tribunale si è soffermato su quanto previsto alla lett. d), ovvero che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi e che tra di esse almeno una fosse formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Verificata anche quest’ultima previsione, il Tribunale ha omologato il concordato preventivo. Il debitore proponente ha infine aggiunto la promessa di versamento di un earn-out destinato a soddisfare ulteriormente i creditori chirografari.