Il Tribunale di Salerno ha affrontato il tema della possibilità di accogliere l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo con il piano, in presenza di una domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore. L’arresto trae origine dall’art. 44, comma 1, lett. a) CCII, che ammette la proroga del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo con il piano in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. Nel caso trattato, il Tribunale ha dato atto che il debitore sta ponendo in essere le attività previste nel decreto di ammissione alla procedura prenotativa. In merito alla domanda pendente per l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non sia ostativa alla concessione della proroga richiesta ex art. 44 comma 1 lett. a), in quanto fondata su un credito privo di accertamento giudiziale ed in assenza di attività esecutiva. Su questi presupposti, è stato rigettato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ed è stata invece concessa la proroga di 60 giorni ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo con il piano.