Tribunale di Ravenna, 19 dicembre 2023 In sede di udienza per la conferma delle misure protettive richieste da un gruppo di imprese che hanno depositato l’istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi, il Tribunale di Ravenna ha affrontato il tema dell’applicabilità delle misure a imprese del gruppo per le quali il piano prevedeva la liquidazione. Il piano di risanamento includeva l’intero passivo del perimetro delle società appartenenti al gruppo e prevedeva lo sfruttamento di flussi finanziari prodotti dalla continuità di alcune di esse a beneficio, in primis della holding e, successivamente, di tutte le altre società (comprese quelle da liquidare). Quanto al fumus, ovvero la ragionevole probabilità di risanamento, il Tribunale ha sposato la tesi per la quale esso sussiste solo per le società per le quali è prevista la continuità aziendale. Coerentemente con l’art. 25 CCII, la ragionevole probabilità di risanamento per il gruppo di imprese sussiste solo se, all’esito del piano, il complesso di sinergie organizzative e gestionali risulta preservato poiché “il valore della continuità di gruppo non corrisponde alla somma atomistica di quello delle sue componenti” bensì quale bene da tutelare in sé. In tema di periculum, inteso come la funzionalità delle misure rispetto all’obiettivo di risanamento, il Tribunale ha ritenuto necessario proteggere le imprese in continuità per consentire loro di avviare e concludere positivamente le trattative con i creditori strategici e consustanziali all’attività d’impresa. Su questi presupposti il Tribunale di Ravenna ha confermato le misure protettive limitatamente alle società per le quali il piano di risanamento prevedeva la continuità.