Fallimento: nullità del contratto di affidamento bancario in chiaro stato d'insolvenza

26 Gennaio 2024


Tribunale di Asti, 6 dicembre 2023

In sede di opposizione allo stato passivo fallimentare da parte di un istituto di credito, il Tribunale di Asti si è espresso rigettando le domande in esso presentate, decretando la nullità del titolo posto alla base dell’insinuazione al passivo e l’inammissibilità delle domande subordinate.

La domanda principale atteneva alla richiesta di ammissione al chirografo di un contratto di mutuo assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di Mediocredito Centrale, mentre le domande subordinate rispettivamente all’ammissione, sempre al chirografo, del saldo debitore di conto corrente ripianato mediante l’erogato finanziamento e, a titolo di ripetizione di indebito, alla somma erogata in occasione del finanziamento medesimo.

Nella fattispecie la somma erogata a titolo di finanziamento era servita, in via principale, per estinguere il saldo negativo di conto corrente e poi per pagare alcuni creditori ed alcune rate di prestiti (tornando poi il saldo in negativo a seguito dell’addebito degli interessi e rimanendo tale fino alla dichiarazione di apertura del fallimento).

Seguiva dunque la costituzione del fallimento, il quale sosteneva che l’erogazione del mutuo in oggetto (già qui revocabile quale operazione solutoria compiuta entro l’anno anteriore all’apertura della procedura e con mezzi anomali di pagamento) fosse avvenuta nella piena consapevolezza dello stato di decozione della (futura) fallita e con l’unico scopo di avere accesso alla citata garanzia pubblica, finendo così per incorrere nella violazione delle disposizioni penali in materia di bancarotta, sia fraudolenta sia semplice, ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Risultava chiaro per il Tribunale che la causa del negozio fosse unicamente rinvenibile nell’accesso alla garanzia statale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale e dunque il contratto veniva ritenuto nullo per illiceità della causa.

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