Confisca di immobili ai sensi del c.d. “Codice Antimafia” e esigibilità dell’IMU

28 Novembre 2023


Interessante pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (sentenza n. 13772/2023 del 20.11.2023) in merito all’applicazione della disciplina speciale di cui al D.Lgs. 159/2011, rispetto alla disciplina ordinaria in materia di IMU.

La Corte ha annullato l’intimazione di pagamento per IMU richiesta dal Comune di Roma per gli anni 2013 e 2014, su immobili di proprietà di una Società, confiscati nell’ambito di una misura di prevenzione (apertasi a fine 2014).

Nella sentenza viene in primo luogo ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 159/2011, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Nell’ambito applicativo della citata disposizione rientra anche l’IMU, in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili.

Più ancora in particolare, il Comune di Roma basava la propria richiesta su avvisi di accertamento, seguiti da notifica della cartella e intimazione di pagamento (disciplina ordinaria); senza tuttavia che lo stesso Comune, sebbene appositamente informato, abbia partecipato all’udienza di verifica dei crediti appositamente prevista dal Codice Antimafia, con specifico obbligo per l’ente creditore di depositare apposita istanza ai fini dell’accertamento del proprio diritto (art. 57 e seguenti; disciplina speciale).

Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso presentato dalla Società e annullato l’intimazione di pagamento notificata dal Comune di Roma.

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