Concordato in continuità diretta: valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione. Tribunale di Roma, 24 ottobre 2023

17 Novembre 2023


Il Tribunale di Roma, in un recente provvedimento di apertura della procedura di continuità aziendale diretta, individua concetti di “valore di liquidazione” e “valore eccedente quello di liquidazione” di cui all’art. 84 co. 5 e 6 CCII.

Ricordiamo che l’art. 84 CCII prevede:

  • al co. 5, che “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”;
  • al co. 6, che “Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.

Con riguardo al “valore di liquidazione” il Tribunale di Roma ritiene che lo stesso vada calcolato, quanto all’azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l’apertura del procedimento liquidatorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile, perché non conveniente, l’esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell’azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni. Secondo il Tribunale di Roma, il concetto di valore di liquidazione va inoltre interpretato in modo coerente con quanto disposto dall’art. 112 co. 3 CCII, rilevando che sarebbe illogico attribuire al valore di liquidazione ex art. 84 CCII un contenuto più ridotto di quello di cui all’art. 112 co. 3 CCII (in sostanza, non computando le azioni revocatorie che presuppongono l’apertura della liquidazione giudiziale), poiché si renderebbe legittima la presentazione di una proposta che verrebbe poi vanificata dall’opposizione di un creditore in punto di convenienza.

Ciò rilevato, secondo il provvedimento in esame, il “valore eccedente quello di liquidazione” viene individuato nei flussi di continuità.

Per ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal Collegio, nonché per la disamina degli ulteriori temi trattati, si rimanda alla lettura dell’articolato provvedimento del Tribunale di Roma, qui allegato.

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