Mutuo fondiario e azione revocatoria

12 Ottobre 2023


Importante ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione I Civile, pubblicata il 26 luglio 2023, n. 22563) in materia di mutuo fondiario e di azione revocatoria.

L’intervento della Suprema Corte ha luogo a seguito del ricorso per cassazione (presentato da una società, procuratrice di una società cessionaria del credito di una banca, derivante da un mutuo fondiario) di un decreto con cui il Tribunale di Pordenone ha respinto l’opposizione allo stato passivo di un fallimento, a seguito dell’ammissione solo chirografaria del credito della banca, sebbene assistito da garanzia ipotecaria.

Con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione ha confermato il provvedimento del Tribunale, sulla base delle seguenti motivazioni.

Nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto che l’erogazione del mutuo ipotecario sia avvenuta, da parte della banca, al fine di trasformare un proprio credito chirografario in un credito garantito da ipoteca. Tale fattispecie comporta che non possa essere riconosciuta la garanzia ipotecaria invocata dalla banca.

La concessione di un’ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario costituisce atto revocabile - ex art. 67 c. 1 n. 2 Legge Fallimentare e anche ex art. 67 comma 2 Legge Fallimentare - proprio nel caso in cui le somme prese a mutuo siano destinate a ripianare una preesistente esposizione chirografaria presente su conto corrente e l'atto si inserisca all'interno di un'operazione unitaria posta in essere in funzione dell'azzeramento della esposizione, ottenendo così il risultato di trasformare il credito chirografario della banca in un credito munito di garanzia ipotecaria, dunque con pregiudizio per i creditori concorsuali.

La Suprema Corte non ha considerato decisivo il richiamo operato dal creditore bancario ricorrente all’art. 39 comma 4 TUB, secondo cui la concessione di ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario non è soggetta ad azione revocatoria. Ciò in quanto l’operazione in sé risultava ricostruita come “procedimento indiretto anormalmente solutorio” e “diretta a estinguere con mezzi anomali le precedenti obbligazioni”.

Una volta revocato il contratto di mutuo, anche l’ipoteca perde la sua qualifica e dunque viene travolto il beneficio che ne consegue per il creditore. Per tale ragione, infatti, il Giudice Delegato al fallimento aveva escluso dalla stato passivo l’importo richiesto dalla banca per interessi ipotecari.

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