Composizione negoziata: incompatibilità con lo stato di Liquidazione dell’impresa che ne chiede l’apertura

25 Settembre 2023


Con la presente sentenza la Corte di Appello di Firenze si esprime sulla infondatezza del reclamo proposto da una Società che, a seguito di esito negativo della Composizione Negoziata della crisi di impresa, ha visto aprirsi la Liquidazione giudiziale chiesta dal PM e pendente prima della richiesta di nomina dell’Esperto.

La Reclamante ha fondato il reclamo su due motivi.

Nel primo la Società ritiene che il primo giudice abbia errato ritenendo che solo la concessione di misure protettive domandate nella Composizione Negoziata siano idonee a precludere l'apertura della Liquidazione giudiziale. In particolare, la Società sostiene che non vi sia necessità di chiedere misure protettive se non vi sono azioni di creditori da inibire, parificando la presentazione di istanza di Liquidazione giudiziale del P.M. all'azione dei creditori. Inoltre la Società ha sostenuto che, in caso di pendenza di istanza di apertura della Liquidazione giudiziale e contemporanea apertura della Composizione Negoziata della crisi, trova applicazione l'articolo 7 CCII dove, al comma 2, è previsto che si debba procedere alla trattazione della procedura alternativa rispetto alla Liquidazione giudiziale.

La Corte di Appello ritiene il reclamo infondato e quindi non meritevole di accoglimento. Infatti la Corte rileva che: “…la composizione negoziata sia un'opzione utilizzabile dal debitore nel caso di crisi della propria impresa o di insolvenza reversibile e che la presentazione della relativa istanza non impedisca di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, nè precluda la prosecuzione di tale procedimento, inibendo soltanto la dichiarazione di apertura di quest'ultima procedura, fintanto che non sia archiviata l'istanza di composizione negoziata”.

Inoltre, la Corte sostiene che, pur non essendo il PM titolare di un credito da tutelare, non possa esimersi dal chiedere l’apertura della Liquidazione giudiziale all’esito della segnalazione da parte del Tribunale (di Arezzo), non potendo ritardare tale iniziativa nel caso in cui lo stesso abbia avuto “…notizia dell’esistenza dello stato di insolvenza” promuovendo, così la tutela dei creditori.

Il secondo motivo di reclamo della Società, verte sulla presunta inadeguata valutazione svolta dal Tribunale, dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di Composizione Negoziata. Infatti la Società lamenta il fatto che il Tribunale abbia “svolto le proprie valutazioni e verifiche sui bilanci (prodotti dalla ditta) esclusivamente al dichiarato fine di accertare la sussistenza dello stato di insolvenza … senza operare valutazioni circa la prospettata continuità aziendale della ditta e le ipotizzate possibilità di destinazione delle posizioni creditorie (dietro trattativa) contenute nell'istanza stessa”.

La Corte rigetta anche tale secondo reclamo e ricorda che “una impresa in liquidazione non può operare in continuità, se non al fine di evitare i danni che una repentina cessazione potrebbe apportare al suo valore” … e comunque la prosecuzione dell’attività è ammessa per conseguire, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci, la massima utilità derivante dalla liquidazione ovvero il miglior valore di realizzo.

Nel caso in esame, pertanto, lo stato di liquidazione (del quale la Società non ha prospettato una revoca) non consente di perseguire l’obiettivo che la Società si era prefissata con l’apertura della Composizione Negoziata di “preservare la continuità aziendale e di ristrutturare le posizioni debitorie”.

Il Tribunale ha evidenziato infatti, sul punto, che la Società si trova in stato di liquidazione dal 2021 e che l’ipotesi proposta nel piano alla base della Composizione Negoziata si fonda su attività principalmente di dismissione che nulla hanno a che vedere con la continuità aziendale. Inoltre, dalla lettura del bilancio, si evidenzia una forte esposizione debitoria tanto che, pur volendo considerare l'attivo indicato nel piano proposto, lo stesso non sarebbe comunque in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori.

Risulta importante, infine, accertare che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori non prescindendo, nella valutazione, dalla analisi della concretezza ed attualità di tali elementi, caratteristiche non trovate nell'analisi del primo giudice.

La Corte d’Appello conclude, pertanto, con il rigetto del reclamo ponendo in capo alla Reclamante le spese di lite sostenute dalla Liquidazione giudiziale.

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