Tribunale di Bolzano, Sezione Procedure Concorsuali, 9 giugno 2023

14 Settembre 2023


Offerte concorrenti nel concordato preventivo

Ai sensi dell’art. 91 CCII, quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il Tribunale ovvero il Giudice ad esso delegato dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti.

L’obiettivo è massimizzare la soddisfazione per i creditori.

Ciò premesso, nel caso in commento, il Tribunale di Bolzano, vista l’istanza ex artt. 94 commi 5 e 6 CCII depositata dalla società ricorrente per essere autorizzata alla cessione di un ramo d’azienda e, in via subordinata, a disporre l’apertura di una procedura volta alla ricerca di soggetti interessati all’acquisto del detto ramo d’azienda, letto il parere del Commissario Giudiziale, ha ritenuto applicabile l’istituto delle offerte concorrenti previsto dall’art. 91 CCII, “in grado di contemperare i principi fondamentali di pubblicità e competitività delle vendite nelle procedure concorsuali con la necessità del più rapido e snello svolgimento di una competizione finalizzata alla cessione dell’asset aziendale”.

In concreto, il Tribunale, posto che l’art. 91 CCII prevede di pubblicizzare l’offerta pervenuta al fine di acquisire offerte concorrenti e quindi di sondare previamente il mercato alla ricerca di soggetti interessati all’acquisizione del ramo d’azienda in questione, riservando all’esito di tale operazione la determinazione delle condizioni dell’eventuale procedura competitiva, ha disposto la pubblicazione, a cura del Commissario Giudiziale, di un avviso di manifestazione d’interesse sul Portale delle Vendite Pubbliche a norma dell’art. 490 c.p.c. e su ulteriori siti dedicati. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, il Commissario Giudiziale è tenuto a depositare una relazione, anche ai fini dell’eventuale emissione del provvedimento di apertura della procedura competitiva.

La norma qui esaminata prevede che, in mancanza di offerte irrevocabili o anche solo di manifestazioni di interesse non vincolanti, si deve procedere con l’originaria offerta senza aprire una procedura competitiva, ciò al fine di evitare rallentamenti e costi inutili.

In caso invece di presentazione di manifestazioni d’interesse, il Tribunale o il Giudice ad esso delegato dispongono con decreto l’apertura della procedura competitiva. Tale decreto stabilisce, tra l’altro, le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le modalità di svolgimento della procedura competitiva e la data dell’udienza per l’esame delle offerte se la vendita avviene davanti al Giudice.

Le offerte sono rese pubbliche il giorno della gara alla presenza degli offerenti e di qualsiasi altro interessato. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.

La gara può concludersi con la prevalenza dell’originario offerente o con la prevalenza del terzo che ha depositato un’offerta concorrente.

Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all’esito della gara.

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