Concorso fra credito di natura prededucibile e credito privilegiato speciale: le Sezioni Unite civili respingono il rinvio pregiudiziale

Il tema affrontato dalla Suprema Corte ha riguardato la questione di diritto relativa al combinato disposto degli artt. 111 bis, secondo comma e 111 ter, terzo comma della legge fallimentare, in relazione ai crediti per i compensi dei professionisti che hanno assistito – precedentemente – l’impresa debitrice nel corso di una procedura di concordato preventivo ed ammessi come crediti prededucibili al passivo del consecutivo fallimento. Nello specifico, la questione inerisce alla qualificazione di detti crediti, ossia se di carattere generale, e quindi suscettibili di soddisfazione proporzionale – sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca – qualora il ricavato non sia sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario ammesso al passivo.
La controversia oggetto della pronuncia ha riguardato la vendita di un immobile – ipotecato - appartenente ad una società fallita, a fronte della quale, la curatela, ha presentato un progetto di ripartizione parziale dell’attivo, senza la previsione di alcuna collocazione proporzionale al riparto immobiliare dei crediti dei professionisti ammessi in prededuzione.
Richiamando le pronunce nomofilattiche che si sono seguite nel tempo e chiarendo che non è mancata l’enunciazione di principi idonei ad orienta la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente, la Suprema Corte a SS.UU. non hanno ammesso il rinvio pregiudiziale ex art. 363 cod. proc. civ. in difetto del requisito della novità della questione.

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