Custode giudiziario e amministratore giudiziario: chiarimenti sulla ripartizione dei poteri

9 Giugno 2023


Il Tribunale ordinario di Massa, con ordinanza del 4 maggio 2023, si esprime sulla ripartizione dei poteri spettanti all’amministratore giudiziario nominato ex art.2049 C.C. ed il custode giudiziario nominato – successivamente - ai sensi dell’articolo 54 CCII.

Il caso de quo nasce dal ricorso ex art. 40 CCII per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico di “ALFA Srl in Amministrazione Giudiziaria”, con il quale è stata altresì formulata istanza per l’emissione – inaudita altera parte – del provvedimento cautelare ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 CCII “con specifico riferimento alla nomina di un custode dell’azienda e del patrimonio societario [..] come necessario a garantire l’integrità del patrimonio sociale della debitrice e ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della sentenza di liquidazione giudiziale, ove dichiarata”.

La concomitanza di soggetti nominati dall’autorità giudiziaria ha imposto un ragionamento fondato sull’individuazione dei confini del mandato agli stessi conferito.

Da un lato, l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale delle Imprese, cui spetta l’attività amministrativa ordinaria e, solo se autorizzata dal Tribunale che lo ha nominato, l’attività amministrativa straordinaria.

D’altro lato, la diversa figura del Custode Giudiziario cui spettano - anche in aderenza alla giurisprudenza consolidatasi sulla base della normativa previgente dell’art.15 c. 8 Legge Fall. – “tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con conseguente potere di gestione e amministrazione del patrimonio e dell’impresa”.

Il Tribunale, dunque, nell’ambito della tutela cautelare oggi espressamente e specificamente prevista dall’art. 54 CCII  ed in considerazione della circostanza, quantomeno temporanea, della coesistenza delle due figure si è orientato verso una compressione dei poteri (più ampi) del Custode Giudiziario attribuendo a quest’ultimo non poteri di amministrazione bensì di vigilanza sull’attività gestoria dell’Amministratore Giudiziario, da concretizzarsi mediante “visto” su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria posti in essere, mediante il potere di acquisire le contabilità e di accedere alle informazioni presenti in anagrafe tributaria e di poter effettuare ispezioni nei depositi e magazzini nell’azienda della Società.

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