La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza 7633 - depositata il 22 febbraio 2023 - richiama l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere il regime di prevalenza tra misure cautelari reali e beni compresi nella massa fallimentare. Nello specifico, l’ordinanza ha ad oggetto la confisca disciplinata dall’Art.12 bis del DLGS 74/2000 (e sequestro ed essa finalizzato). La giurisprudenza ha in passato fornito molteplici chiarimenti sulla natura della confisca in forma per "equivalente", attribuendole natura sanzionatoria e obbligatoria coerentemente con il tenore letterale della norma, ove si legge che «[…] è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato». Obbligatorietà, dunque, che discende dalla necessità di ablare, anche in forma per “equivalente”, il risparmio di imposta illecitamente accumulato. Emergono così duplici rilievi, da un lato l’obbligatorietà della confisca e dall’altro la “deroga” relativa all’appartenenza del bene a “persona estranea al reato”, concetto ampiamente richiamato nell’ordinanza in esame, ove si legge “ricalcando la giurisprudenza civilistica che qualifica esplicitamente il curatore come detentore dei beni del fallimento. E si tratta senz'altro di una detenzione qualificata, anche per il carattere pubblicistico della funzione per la quale la stessa è attribuita", ha altresì rilevato anche che "la legittimazione all'impugnazione del curatore, in quanto derivante dalla sua posizione di soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, investe necessariamente la totalità dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare”. La decisione delle Sezioni Unite consentirà di chiarire se lo spossessamento subito dal “debitore” e “indagato” ad opera dell’apertura della procedura concorsuale sia da intendersi quale «causa ostativa alla operatività del sequestro» finalizzato alla confisca per reati tributari ex art.12 bis, DLGS 74/2000.