La Suprema Corte con Sentenza n. 35954 del 22 novembre 2021 ha stabilito che le controversie relative al mancato assenso dell'Amministrazione fiscale rispetto alla proposta di transazione fiscale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali e quindi al tribunale fallimentare. In particolare la Cassazione afferma che “queste Sezioni Unite, decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione in tema di transazione fiscale proposta all'interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti non disciplinato, ratione temporis, dal D.L. n. 125 del 2020, e di mancato assenso dell'agenzia fiscale alla proposta di trattamento dei crediti tributari regolata dalla L. Fall., art. 182 ter, ha stabilito che tali controversie, pur inserite in una procedura concorsuale regolata dalla L. n. 232 del 2016, spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto della L. Fall., artt. 180,182 bis e 182 ter, nel testo modificato dal citato D.Lgs. n. 14 del 2019, e dal D.L. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti - cfr. Cass. - S.U. n. 8504/2021 -. Tali conclusioni in punto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vanno in questa sede ribadite con riferimento al procedimento qui in esame”.