Il trattamento dei debiti erariali e previdenziali scaduti, per i quali non sono stati ancora emessi avvisi bonari e cartelle, nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.Fall.

26 Giugno 2021


Con decreto del 20 maggio 2021, il Tribunale di Udine rigetta il ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.Aut. una causa della mancata indicazione del termine in cui verrà onorato il debito scaduto nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali e assistenziali e della mancata previsione di pagamento nel termine di 120 giorni come stabilito dall'art. 182 bis, lett. a) L.Autunno.

Nel caso in esame, la Società ricorrente aveva presentato per l'omologazione un accordo ex art. 182 bis L.Aut. in pendenza di un debito complessivo nei confronti dell'Erario e dell'INPS del quale soltanto una parte era già oggetto di rateizzazione mentre per la restante parte del debito, ancorché scaduto, la Società non aveva ancora ricevuto i relativi avvisi bonari o le relative cartelle e pertanto non erano ancora stati oggetto di rateizzazione.

Per questa seconda parte del debito, non ancora suscettibile di domanda di rateizzazione ai sensi dell'art. 3 bis D.lgs. 462/1997, la Società riteneva, in deroga alla lettera a) dell'art. 182 bis L.Aut. di essere facoltizzata ad onorarli, non entro 120 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, ma nel diverso termine “ non ancora noto ” che sarebbe stato stabilito solo con l'accoglimento della domanda di rateizzazione.

Secondo il Tribunale, non accolta dalla Società la facoltà di addivenire ad una “transazione fiscale” ex art. 182 ter L.Fall., l'Erario e gli Enti previdenziali assumere “ la veste di creditori estranei all'accordo di ristrutturazione e, in quanto tali, il piano sotteso all'accordo deve prevedere, a pena d'inammissibilità, l'integrale soddisfazione dei debiti scaduti nei loro confronti entro 120 giorni dall'omologazione ”.

Per conto stipulato, non è stato possibile procedere all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla società nel cui piano sottostante “ facendo leva sulle tempistiche recuperatorie degli uffici finanziari e previdenziali), anziché su una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter L.Autunno. ” […] “ oltre a non garantire l'integrale pagamento di siffatti debiti nel termine di cui alla citata lett. a), omette di prevedere quando esso sarà integralmente onorato ”.

Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/il-trattamento-dei-debiti-erariali-e-previdenziali-scaduti-per-i-quali-non-sono-stati-ancora-emessi-avvisi-bonari-e-cartelle-nellaccordo-di-ristrutturazione-ex-art-182-bis-l-fall/

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