Il nuovo art. 182 - bis comma 8 della Legge Fallimentare

26 Maggio 2021


La Legge 31 maggio 2021, n. 69 di conversione del D.L. n. 41/2021 (il "Decreto Sostegni"), introduce l'art. 37-ter, rubricato "Modifica all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Nello specifico il nuovo comma dell’art. 182 – bis prevede che: “Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.”

Tale norma, anticipa, di fatto, il contenuto dell'art. 58 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore a settembre 2021 (anche se al momento, tra gli addetti ai lavori, vi sono non pochi dubbi su tale entrata in vigore).

Il nuovo comma inserito prevede la possibilità per il debitore di apportare, successivamente all'omologazione, modifiche unilaterali al piano previsto dall’accordo di ristrutturazione ex art. 182- bis l. fall se queste sono idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi stipulati con i creditori, a condizione che venga rilasciata una nuova attestazione dal professionista incaricato.

A seguito delle modifiche, sia il piano, sia la relazione del professionista devono essere pubblicati nel registro delle imprese, e ne deve essere data comunicazione ai creditori.

Infine, a tutela dei creditori è prevista la possibilità di proporre opposizione alle modifiche entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione di queste nel registro delle imprese.

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