L'impugnazione dell'ordine di liberazione dell'immobile emesso dal Giudice Delegato

8 Aprile 2021


Con la sentenza n. 25025 dell’8 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha precisato che l’ordine di rilascio dell’immobile adottato dal Giudice Delegato nell’ambito di una procedura fallimentare, purché modellato sulla base dell’art. 560 c.p.c., debba essere impugnato mediante lo strumento previsto ad hoc per l’impugnazione dei provvedimenti del Giudice Delegato dalla Legge Fallimentare, cioè il reclamo ex art. 26 L.F.
Nel caso di specie, il destinatario del provvedimento aveva azionato lo strumento dell’opposizione all’esecuzione avverso l’ordine di rilascio emesso dal Giudice Delegato e la Corte di Cassazione ritiene che il ricorrente si fosse avvalso di uno strumento non proponibile nel caso concreto e, pertanto, il giudizio di merito avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia di inammissibilità.

Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/ordine-di-rilascio-immobile-giudice-delegato-reclamo-ex-art-26-l-fall/

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