Con la sentenza n. 1961 del 28 gennaio 2021, la Corte Suprema di Cassazione torna a trattare della questione del riconoscimento della natura prededucibile, in sede fallimentare, del credito vantato dai professionisti della crisi, questa volta però con riguardo alla figura dell’attestatore. Cassando il giudizio del Tribunale di Roma, che in accordo con l’orientamento del giudice delegato al fallimento non aveva riconosciuto la prededuzione richiesta dall’attestatore del piano concordatario presentato e dichiarato inammissibile ex art. 162 co. 2 L.Fall, la Corte riconosce la natura prededucibile del suddetto credito. Per approfondimenti:http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/si-torna-a-parlare-della-natura-prededucibile-del-credito-del-professionista/