Con la sentenza n. 639 del 15 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura del credito del professionista che ha svolto l’attività di redazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo per una società successivamente dichiarata fallita. I giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto: “la L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda”. Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/concordato-preventivo-domanda-di-ammissione-alla-procedura-attivita-dei-professionisti-natura-del-credito/