La Suprema Corte con l’importante sentenza n. 25896, depositata il 16 novembre 2020, ha sancito la non necessarietà della fine della procedura fallimentare per poter emettere la nota di variazione Iva e la non necessarietà dell’emissione della nota di credito, a fronte di procedure concorsuali infruttuose, qualora sia stato il cessionario stesso a rettificare la detrazione, eliminando la perdita di gettito per l’Erario. La vicenda, posta all’attenzione della Cassazione, riguardava una cooperativa a r.l. che non aveva versato l’iva dichiarata. Raggiunta da cartella di pagamento la società controbatteva affermando che l’iva non versata era relativa alle fatture emesse nei confronti di altra società e che tali fatture risultavano non pagate. La società debitrice (una S.r.l.) in seguito veniva dichiarata fallita e nel corso del giudizio veniva disposto dal Tribunale la chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, ragion per cui il credito chirografario rimaneva insoddisfatto. La Corte ha accolto il ricorso della ricorrente contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/iva-nota-di-credito-procedura-fallimentare/