La Legge di conversione n. 159/2020 e la transazione fiscale

14 Dicembre 2020


La legge di conversione 27 novembre 2020 n. 159 (pubblicata in G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020) che ha convertito con modificazioni, il D.L. 125/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” ha introdotto nel testo della legge fallimentare, e segnatamente agli artt. 180, 182 bis e 182 ter, alcune modifiche di rilevante portata.

Al fine di agevolare il risanamento delle imprese in crisi nell’attuale scenario di pandemia giungendo più celermente all’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione fiscale, il Legislatore ha attribuito al Tribunale il potere di “scavalcare” l’Amministrazione finanziaria o l’ente previdenziale quando la loro adesione al piano sia determinante:

  • ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 l.fall. o della percentuale di cui al primo comma dell’art. 182 bis, co. 1, l.fall.;

 

  • quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento della amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

In altri termini, la modifica conferisce al Tribunale il c.d. potere di cram down anticipando quanto già previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all’art. 48, co. 5, che a seguito delle modifiche apportate con il Decreto Correttivo al codice della crisi stabilisce che “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

La decisione del Tribunale di superare la decisione degli enti citati si basa sul criterio della convenienza, vale a dire che il Collegio avrà il compito di raffrontare la proposta del debitore con l’alternativa liquidatoria e individuare quale sia la più conveniente per il soddisfacimento dei creditori.

Nel compiere tale operazione il Tribunale dovrà avvalersi della relazione di un professionista indipendente rilasciata ai sensi dell’art. 160, co. 2 L.F. a corredo del piano ai sensi dell’art. 161, co. 3, o 182 bis, co. 1.

La modifica ha il pregio, da un lato di assicurare in termini generali un esito positivo alle procedure concorsuali indicate, superando lo stallo causato di sovente dall’Amministrazione finanziaria o dall’ente previdenziale, laddove il loro voto sia determinante e dall’altro, con specifico riferimento alla contingente situazione di pandemia, consente di superare la crisi che inevitabilmente essa porta con sé.

Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/legge-di-conversione-n-159-2020/

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