A sei anni di distanza dalla pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” da parte del CNDCEC, in data 14 ottobre 2020 è stata pubblicata una versione aggiornata dei suddetti principi al fine di recepire le evoluzioni normative intervenute dal 2014 in avanti in ambito fallimentare, le interpretazioni in dottrina e giurisprudenza nonché le nuove necessità dettate dall’attuale situazione emergenziale di carattere sanitario. Per prendere visione del documento integrale si rinvia al seguente link: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/bozza-consultazione-cndcec-ottobre-2020-principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento/
Tale bozza, pubblicata sul sito del CNDCEC, sarà in consultazione sino al 12 novembre 2020 in attesa di eventuali osservazioni.
In sintesi, tra le principali novità introdotte viene:
- indicata l’attività richiesta all’attestatore nell’ambito degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182 septies L.F.;
- prevista la possibilità di riunire in un unico documento l’attestazione generale ex art. 161 comma 3 L.F. con l’attestazione speciale prevista dall’art. 160, comma 2, L.F.;
- recepita la prassi della “comfort letter” richiesta nell’ambito del piano attestato di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero dell’anticipazione non vincolante richiesta al professionista indipendente dei risultati del lavoro di attestazione, in particolare in merito alla prevedibile idoneità del piano a garantire il superamento della situazione di crisi;
- previsto che, ai fini della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili, l’attestatore possa utilizzare analisi dei dati storici anche per verificare l’esperibilità o meno di azioni risarcitorie o recuperatorie;
- previsto l’obbligo dell’attestatore di verificare che, al momento dell’omologa del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, “sia ripristinato il capitale sociale, perlomeno nel minimo legale”;
- consigliato l’inserimento di clausole nel mandato professionale limitative della responsabilità dell’attestatore nel caso in cui le informazioni fornite dall’impresa in crisi risultino errate con dolo o colpa grave;
- esortato l’attestatore ad attenersi a quanto disposto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora la disciplina non sia innovativa ma di mero maggiore dettaglio rispetto a quanto previsto nella Legge Fallimentare.
Inoltre, la nuova versione dei principi, riconoscendo le crisi causate dalla pandemia come eccezionali, prevede la possibilità dell’elaborazione di piani con orizzonte temporale superiore al quinquennio, a condizione che la scelta dell’estensione del piano sia adeguatamente motivata dall’imprenditore e adeguatamente giustificata dall’attestatore.