Insinuazione al passivo – prededuzione – canoni e indennizzo per occupazione immobile

29 Settembre 2020


Una società trasmetteva domanda di ammissione allo stato passivo per ottenere in prededuzione il pagamento del credito corrispondente ai canoni e all'indennizzo dovuti dalla società fallita per l'occupazione di un immobile di proprietà della società istante, maturato dopo la dichiarazione di fallimento e l'effettiva riconsegna dello stesso.

La domanda di insinuazione era stata respinta dal giudice delegato e il relativo credito escluso, successivamente il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo confermando la considerazione secondo la quale la domanda di insinuazione allo stato passivo era stata presentata oltre l’anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e che il ritardo, nel caso di specie, non era giustificato.

A seguito del ricorso per Cassazione presentante dall'istante, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: la domanda con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio immobile occupato dalla curatela fallimentare, il riconoscimento in prededuzione di un'indennità a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettiva riconsegna non è soggetta al termine di decadenza previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione.

In ragione di ciò, il creditore istante è legittimato a presentare un’unica e unitaria domanda di insinuazione quando viene a conoscenza dell’importo complessivo del credito, cioè, nel caso di specie, il momento dell’effettiva riconsegna dell’immobile, senza dover frazionare il credito domandando l’ammissione solo per la porzione maturata entro l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

 

Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/insinuazione-al-passivo-prededuzione-canoni-e-indennizzo-per-occupazione-immobile/

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