Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 14 maggio 2020, si è espresso in merito ai presupposti per l’ammissibilità della domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto di Mediocredito Centrale, in via di surrogazione rispetto alla banca erogatrice originaria del finanziamento al debitore successivamente fallito. Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/insinuazione-al-passivo-mediocredito-centrale-surroga/
Per facilità di comprensione, si riporta preliminarmente il disposto dell’art. 61 l. fall., il quale prevede che: “Il creditore di più coobbligati in solido [1292 ss. c.c.] concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”.
Passando alla trattazione dei fatti di causa, con ricorso ex artt. 98-99 l. fall. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo con cui il Giudice Delegato aveva escluso dallo stato passivo i crediti vantati dalla ricorrente, per i quali la stessa aveva richiesto l’insinuazione tardiva in via privilegiata ex art. 9 co. 5 D.L.vo n. 123/1998.
Il credito per il quale veniva richiesta l’insinuazione tardiva deriva dall’escussione, dopo il fallimento, di Mediocredito Centrale (per conto della quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha agito quale mandataria) da parte di Banca Sistema S.p.a. Il finanziamento erogato dalla banca era infatti garantito nella misura dell’80% da parte di Mediocredito Centrale, che, a seguito di escussione, aveva rimborsato una parte della somma dalla stessa erogata in favore della società poi fallita. In tal modo, Mediocredito Centrale avrebbe acquisito il diritto di surrogarsi al finanziatore originario, Banca Sistema S.p.a., per aver in parte estinto il credito di quest’ultima verso il debitore principale.
Nel caso di specie però, Banca Sistema S.p.a. era stata ammessa tempestivamente al passivo in via chirografaria per l’intero credito erogato.
Nel rigettare la domanda di ammissione allo stato passivo presentata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Giudice Delegato aveva motivato tale decisione adducendo che ”il creditore principale, Banca Sistema, risulta ammesso per gli stessi crediti con rango chirografario e non è stato integralmente soddisfatto, sicché non è possibile allo stato né la surroga (che comunque dovrebbe essere svolta nelle forme di cui all’art. 115 l.f.) né l’esercizio dei diritti di regresso da parte del garante in forza degli articoli 61-62 l.f.; in ogni caso non spetterebbe il privilegio invocato, atteso che: esso non è applicabile alle prestazioni di garanzia; difetta tanto il riferimento del finanziamento alle finalità del d.lgs. 123/1998 quanto la revoca del beneficio da esperire comunque prima dell’apertura del concorso; ed ogni caso l’avvenuta ammissione del debitore principale per titolo chirografario osta tanto alla surrogazione del garante quanto a maggior ragione alla sua ammissione per titolo di regresso, con un rango differente da quello già ammesso”.
Passando alle motivazioni della sentenza in commento, il Tribunale contesta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il fatto di non aver “allegato le circostanze relative alle procedure e modalità di erogazione del finanziamento da parte della Banca Sistema S.p.a. alla società poi fallita, con la garanzia di Mediocredito Centrale, né quelle riguardanti l’avvenuto rimborso (parziale) del finanziamento, da cui possa evincersi l’esatto titolo della pretesa”, nonché di non aver esplicitato “se l’erogazione del finanziamento sia stata effettivamente rivolta allo sviluppo di attività produttive in essere, anziché a favorire la formazione di realtà imprenditoriali soltanto potenziali o comunque future, poiché in tale ultimo caso non troverebbe applicazione la disciplina in cui al D.L.vo n. 123/1998 (Cass. civ. n. 3335 del 2.03.2012)”.
Quanto alle motivazioni di diritto, il Tribunale richiama l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il coobbligato (fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 61 co. 2 L.F., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, per sè idoneo ad estinguere l’obbligazione del solvens (Cass. civ., Sez. I, 17/10/2018, n. 26003)”.
Continua la sentenza affermando che “è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l’art. 61, comma 2, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un’eccezione al principio dell’opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l’esercizio dell’azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l’intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all’azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell’ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l’adempimento risulti integrale <<ex parte creditoris>>, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento (Cass. civ. sez. I, 01/03/2012, n. 3216)”.
Per queste motivazioni, il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.