Il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 9 aprile 2020, è intervenuto sull’inammissibilità dello scioglimento dei contratti pendenti durante la fase pre-concordataria. Si rammenta che l’art. 169 bis L.F. stabilisce che: “Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. […] In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161. […]”. Nel caso in commento, una società, dopo aver presentato il ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F. per richiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ed essere stata ammessa, ha presentato istanza per richiedere l’autorizzazione, previa sospensione dell’efficacia per sessanta giorni, allo scioglimento di cinque contratti di locazione finanziaria. La società istante ha prefigurato la presentazione di una proposta di concordato in continuità aziendale cd. “indiretta”, che prevede la cessione del ramo d’azienda commerciale affittato e la vendita dei cespiti immobiliari e mobiliari estranei a tale ramo d’azienda. In merito alla richiesta di scioglimento di tali contratti, il Tribunale ha “ritenuto di condividere l’orientamento secondo cui durante la fase pre-concordataria sia ammissibile soltanto la sospensione dei contratti pendenti e non lo scioglimento, in quanto la provvisorietà degli effetti della domanda di concordato c.d. in bianco, reversibile ed utilizzabile, all’esito del termine concesso, anche per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché non vincolante nella sua formulazione, appare incompatibile con la stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali (in tal senso cfr. Trib. Milano 11-9-2014; Trib. Milano 28-5-2014; Trib. Ravenna 30-5-2014 tutte in www.ilcaso.it)”. Aggiunge la sentenza che “l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti, in questa fase, finirebbe per condizionare significativamente gli esiti futuri della procedura concordataria e ciò unicamente in funzione degli interessi della società affittuaria”. Per quanto riguarda invece la richiesta di sospensione degli effetti dei contratti di locazione finanziaria, il Tribunale ha ritenuto “che in ordine alla stessa può provvedersi inaudita altera parte stante la provvisorietà della misura e non essendo previsto per tale fattispecie il più articolato procedimento previsto dal primo comma, parte seconda, dell’art. 169 bis l.f.”, anche in considerazione del fatto che “il mantenimento della loro operatività comporterebbe costi di natura prededucibile difficilmente sostenibili dalla società e che potrebbero pregiudicare la concreta fattibilità del piano di concordato che verrà predisposto sia in quanto siffatti contratti riguardano cespiti che, secondo quanto prospettato, non sarebbero funzionali alla realizzazione del predetto piano”. Tutto ciò premesso, il Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza, autorizzando esclusivamente la sospensione dell’efficacia dei contratti sopra menzionati, per la durata di sessanta giorni.