Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa

11 Febbraio 2020


Si segnala l’articolo pubblicato su Il Fallimentarista in cui l’autore analizza la disciplina introdotta dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa analizzando le scelte del Legislatore alla luce delle indicazioni della legge delega n. 155/2017 e soffermandosi a riflettere circa i cambiamenti rispetto alle previsioni dell’attuale legge fallimentare.

L’art. 61 della legge di riforma della crisi di impresa è stato concepito come evoluzione della disciplina di cui all’art. 182-septies dell’attuale legge fallimentare. In tale nucleo primigenio si considera il caso in cui almeno la metà dell’indebitamento sia verso banche ed intermediari finanziari (il cosiddetto ceto bancario e finanziario) e si affronta il problema del comportamento opportunistico di alcuni membri del ceto allorché si cerchi un accordo di ristrutturazione (è il noto problema del free rider, studiato dalla teoria dei giochi). Tale problema viene risolto consentendo al debitore di categorizzare il ceto bancario in uno o più cluster il cui legante sia l’avere posizione giuridica e interessi economici omogenei, forzando ope legis il creditore dissenziente a subire gli effetti dell’accordo se una percentuale di almeno il 75% dei suoi colleghi lo faccia spontaneamente. In coerenza con un approccio teso a favorire gli accordi di ristrutturazione dei crediti nella prospettiva della conservazione dell’azienda in crisi, il Legislatore estende simile meccanismo anche ai creditori comuni.

La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati de Il Fallimentarista.

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