Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24068/2019 sono state chiamate a decidere in merito alla definitività dei piani di riparto e alla loro ricorribilità in Cassazione. Con riguardo al primo tema, le Sezioni Unite hanno dato atto che non sussiste un contrasto interpretativo e che l’unica pronuncia non in linea, indicata dal P.G., non è idonea a mettere in discussione l’orientamento giurisprudenziale consolidato in forza del quale “il piano di riparto parziale, reso esecutivo dal giudice delegato – e a prescindere dalla sua concreta esecuzione - non ha carattere provvisorio sì da potere essere modificato in seguito ad ulteriori risultanze ma, al contrario, una volta decorsi i termini di impugnazione, diventa definitivo e quanto con esso sia stato disposto non può essere più oggetto di contestazione”. L’orientamento citato poggia, tra le altre, sulle seguenti argomentazioni: A fronte di tale orientamento risalente le Sezioni Unite, non ravvisando un vero e proprio contrasto interpretativo, concludono affermando che “il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 L.F., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, co. 7°, Cost.”. Nella sentenza oggetto di attenzione le Sezioni Unite si pronunciano anche su altra questione - questa volta sollevata d’ufficio – per la cui comprensione giova preliminarmente ripercorrere la vicenda che ha dato adito alla pronuncia. Il Commissario straordinario di una società in amministrazione straordinaria depositava il piano di riparto tra i creditori ammessi al concorso che veniva impugnato da alcuni creditori esclusi dallo stesso ai sensi dell’art. 36 l. fall. L’adito Giudice Delegato riteneva ammissibile il reclamo e rigettava la richiesta di esecutività del progetto di ripartizione parziale, disponendo l’accantonamento delle somme. Uno dei creditori concorrenti impugnava il decreto emesso dal Giudice Delegato interponendo reclamo ex art. 26 l. fall. dinnanzi al Tribunale, il quale lo accoglieva, dichiarando esecutivo il progetto di ripartizione parziale depositato dal commissario straordinario. I creditori, originari reclamanti, proponevano, dunque, ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite, in particolare, si interrogano in merito ai soggetti legittimati, rispettivamente, ex art. 36 l.fall. a proporre reclamo avverso il progetto depositato dal curatore ed ex art. 26 l.fall. all’impugnazione del decreto con cui il Giudice Delegato ha deciso il giudizio adito con reclamo ai sensi dell’art. 36 l.fall. A tal quesito i giudici di legittimità rispondono affermando il seguente principio di diritto: “in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 L.F. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 L.F. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 L.F. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale”. Tale affermazione di principio è l’esito del successivo ragionamento. Quanto alla prima ipotesi, dopo un breve excursus sulle modifiche che si sono succedute nel 2006[1] e nel 2007[2], le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono atto che non sussistono dubbi particolari dal momento che i soggetti legittimati attivi corrispondono ai destinatari della comunicazione del progetto di riparto. In particolare, la Corte di cassazione n. 16633/2015 ha affermato che “in tema di fallimento, alla luce della nuova disciplina del subprocedimento di riparto dell’attivo prevista dall’art. 110 l. fall. (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il giudice delegato deve ordinare il deposito in cancelleria del progetto di riparto delle somme disponibili predisposto dal curatore ed inoltre, al fine di un eventuale reclamo, la sua comunicazione non solo ai creditori ammessi al passivo fallimentare e a quelli che abbiano proposto impugnazione allo stato passivo, ma anche ai creditori ammessi tardivamente prima del decreto di esecutività del progetto di riparto”. Quanto al secondo caso, la Corte di Cassazione afferma che legittimato attivo può essere qualunque creditore che in qualche modo sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante. A sostegno di tale asserzione la Corte di Cassazione riporta quanto sostenuto dalla dottrina pressoché unanime che ritiene che, a partire dal testo dell’art. 26 l. fall., il reclamo ex art. 26 l.fall. debba essere comunicato oltre che al curatore anche a tutti gli altri creditori interessati. [1] Con il d.lgs. 5/2006 il progetto di riparto è diventato atto di competenza non più del Giudice Delegato, ma del curatore. [2] Il d.lgs. 169/2007 ha previsto che i creditori (…) possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’art. 36 l.fall., pertanto, tale provvedimento del Giudice Delegato è impugnabile mediante reclamo ex art. 26 l.fall. e, a sua volta, il decreto del Tribunale potrà essere ricorribile in Cassazione.